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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18386 - pubb. 11/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2013, n. 9321. Est. Didone.

Fallimento - Decreto di chiusura - Reclamo - Termine - Applicabilità dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Limiti


In tema di chiusura del fallimento, l'inapplicabilità, con riferimento al termine per la proposizione del reclamo avverso il corrispondente decreto, della disciplina dettata dall'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., deriva dalla peculiarità del procedimento fallimentare, nella specie giustificabile con la natura di procedimento incidentale da riconoscersi al reclamo endofallimentare, sicchè la "conoscenza del processo" di cui alla citata norma va riferita alla conoscenza del procedimento fallimentare, conseguendone, pertanto, che quella disposizione potrebbe fondatamente essere invocata solo dal creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 legge fall. (massima ufficiale)

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