Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18380 - pubb. 04/11/2017

Contratto d’appalto concluso dall’amministratore e diritto di regresso verso gli altri condomini

Cassazione civile, sez. VI, 11 Agosto 2017, n. 20073. Est. Scarpa.


Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - Rapporti del condomino con il creditore del condomino - Obbligazioni nell’interesse del condominio - Responsabilità dei condomini - Solidarietà - Esclusione - Carattere parziario dell’obbligazione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze in tema di regresso e surrogazione - Fattispecie anteriore alla novella apportata dalla l. n. 220 del 2012 all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c.



In tema di condominio negli edifici, il condomino che abbia pagato l’intero corrispettivo di un contratto d’appalto concluso dall’amministratore per l'esecuzione di lavori di rifacimento del solaio di un lastrico solare di proprietà esclusiva del primo non ha diritto di regresso verso gli altri condomini, sia pure limitatamente alla quota millesimale di ciascuno di essi, né può avvalersi della surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c., trattandosi di un'obbligazione parziaria e non solidale e difettando l'interesse comune all'adempimento, mentre può agire nei confronti degli altri condomini per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto da costoro. (Principio reso in fattispecie regolata, "ratione temporis", dalla disciplina anteriore a quella introdotta dalla l. n. 220 del 2012). (massima ufficiale)


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