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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18376 - pubb. 03/11/2017.

Rimborso spese sostenute dal singolo condomino e arricchimento senza causa


Cassazione civile, sez. II, 30 Agosto 2017, n. 20528. Est. Sabato.

Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali - Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - Rimborso delle spese anticipate dal condomino - Spese sostenute da un condomino per la conservazione della cosa comune - Diritto al rimborso - Presupposto dell'urgenza - Necessità - Assenza - Esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. - Esclusione - Fondamento


Al condomino cui non sia riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione delle parti comuni, per essere carente il presupposto dell’urgenza all'uopo richiesto dall'art. 1134 c.c., non spetta neppure il rimedio sussidiario dell’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. in quanto, per un verso, essa non può essere esperita in presenza di un divieto legale di esercitare azioni tipiche in assenza dei relativi presupposti e, per altro verso ed avuto riguardo al suo carattere sussidiario, esso difetta giacché, se la spesa non è urgente ma è necessaria, il condomino interessato può comunque agire perché sia sostenuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1133 c.c. (con ricorso all'assemblea) e 1137 e 1105 c.c. (con ricorso all’autorità giudiziaria). (massima ufficiale)

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