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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18367 - pubb. 02/11/2017.

Insinuazione tardiva: decorrenza del termine per l’opposizione allo stato passivo e onere della prova


Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 2017, n. 20182. Est. Mercolino.

Fallimento - Insinuazione tardiva - Opposizione allo stato passivo - Decorrenza del termine - Comunicazione del curatore

Fallimento - Insinuazione tardiva - Opposizione allo stato passivo - Decorrenza del termine - Comunicazione del curatore


Deve essere esclusa la possibilità di ricollegare la decorrenza del termine per l'impugnazione dell’opposizione allo stato passivo al mero deposito del decreto di variazione dello stato passivo adottato sulla base dell'insinuazione tardiva, non risultando tale adempimento sufficiente a garantire l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte degli altri creditori e dovendosi, pertanto, fare riferimento alla comunicazione del curatore, quale unico strumento idoneo a determinarne la conoscenza legale e quindi non surrogabile da altri atti o fatti idonei ad evidenziare una conoscenza aliunde acquisita.

In tema d'impugnazioni, la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale hanno infatti evidenziato ripetutamente l'esigenza di operare un bilanciamento tra la tutela della certezza giuridica e quella del diritto di difesa, ribadendo costantemente, in presenza di termini brevi, la necessità di ancorarne la decorrenza alla conoscenza legale del provvedimento da impugnare, ovverosia ad una conoscenza conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo o in funzione dello stesso, della quale la parte sia destinataria o da essa stessa posta in essere, normativamente idonea a determinare detta conoscenza, o comunque a farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’onere di dimostrare la tardività dell’opposizione allo stato passivo incombe sulla parte che la eccepisce, e ciò non già in virtù del principio di vicinanza della prova, ma in virtù delle regole generali, le quali pongono a carico dell'impugnante che intenda avvalersi del termine lungo soltanto l'onere di precisare di non aver ricevuto alcuna comunicazione; in contrario, non vale osservare che il creditore tardivamente ammesso al passivo non è in possesso dell'avviso comunicato agli altri creditori, ben potendo egli controllare l'avvenuta effettuazione dello stesso in base agli atti della procedura, ed estrarne eventualmente copia da produrre in giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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