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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18365 - pubb. 02/11/2017.

Domanda cd. supertardiva e conoscenza della pendenza della procedura fallimentare da parte del socio amministratore di società di persone


Cassazione civile, sez. VI, 07 Ottobre 2016, n. 20120. Est. Bisogni.

Fallimento - Ammissione al passivo - Domanda cd. supertardiva - Conoscenza della pendenza della procedura fallimentare da parte del socio amministratore di società di persone - Imputabilità alla società - Assenza di limitazioni ai poteri di amministrazione - Applicabilità dell'art. 1391 c.c.


La domanda cd. supertardiva proposta, ex art. 101, comma 4, l.fall., da una società in accomandita semplice assumendo di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 l.fall., è inammissibile ove il suo socio accomandatario e legale rappresentante, di cui nemmeno risultino limitazioni statutarie o assembleari dei pieni poteri di amministrazione e rappresentanza spettantigli, fosse comunque a conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, valendo anche per le società di persone il principio, desumibile dall'art. 1391 c.c., dell'attribuibilità della conoscenza di un fatto di pertinenza della società sulla base dell'atteggiamento psichico delle persone che la rappresentano. (massima ufficiale)

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