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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18334 - pubb. 27/10/2017.

Responsabilità precontrattuale per ingiustificata interruzione di trattative


Tribunale di Milano, 04 Maggio 2017. Est. Marianna Galioto.

Responsabilità precontrattuale – Da ingiustificata interruzione delle trattative – Presupposti – Risarcimento del danno emergente e del lucro cessante


Le trattative interrotte possono ingenerare responsabilità ex art.1337 c.c.. qualora: le trattative siano giunte ad uno stadio tale da far sorgere, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la parte alla quale si addebita la responsabilità interrompa le trattative senza un giustificato motivo; non sussistano fatti idonei ad escludere il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto.
La responsabilità precontrattuale ex art.1337 c.c. deriva, oltre che dall’ingiustificata rottura delle trattative, anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca, il quale comporta innanzitutto un dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto.
[Nella fattispecie, il Giudice, avendo rilevato che il rifiuto della parte di stipulare il contratto era stato improvviso e non congruamente motivato, e che questa aveva lasciato evolvere le trattative sino a un punto di sostanziale coincidenza degli impegni richiesti e offerti, senza adeguatamente informare le altre parti delle ragioni che la facevano propendere per non prestare più il proprio consenso, la condannava a risarcire sia le spese sostenute dalle altre parti nel corso delle trattative ingiustificatamente interrotte, sia il pregiudizio derivante dalla perdita di chances per affari alternativi che sarebbero presuntivamente stati conclusi nel tempo occorrente a coltivare la trattativa rotta.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fulvio Graziotto


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