Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18319 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Roma, 06 Febbraio 2017. .


Finanziamento del socio – Postergazione – Requisito soggettivo – Sussistenza tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della restituzione – Prevalenza sul regolamento negoziale – Proroga ex lege della scadenza del finanziamento



Il finanziamento del socio deve essere postergato quando, secondo un giudizio di prognosi postuma, nel momento in cui venne concesso era altamente probabile che la società, rimborsandolo, non sarebbe stata in grado di soddisfare regolarmente gli altri creditori.

L'operatività del regime della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. richiede che il requisito oggettivo sopra indicato sussista tanto al momento dell'erogazione del finanziamento quanto al momento della restituzione di esso (potendo la società, superata la crisi finanziaria e tornata in equilibrio finanziario, procedere al rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci).

La postergazione legale, prevalendo sul regolamento negoziale, esige il rispetto della preferenza dei terzi, con la conseguenza che la soddisfazione degli altri creditori si pone come condizione sospensiva del diritto al rimborso, idonea, in particolare, a produrre l'effetto di prorogare ex lege la scadenza del finanziamento sino al momento di suo avveramento e ad impedire in tal modo l'esigibilità del credito del socio, la quale deve reputarsi sospesa sino alla soddisfazione degli altri creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)