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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18298 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 06 Aprile 1981, n. 1938. Est. Gualtieri.

Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Decreto di chiusura - Opposizione - Ripartizione dell'attivo - Ripartizione finale - Deposito o accantonamento di una somma a garanzia di un credito giudizialmente contestato - Definitiva del piano di riparto finale - Possibilità per il titolare del predetto credito di insorgere avverso la chiusura del fallimento - Preclusione


Qualora il piano di riparto finale dell'attivo fallimentare, che preveda il deposito o l'accantonamento di una determinata somma a garanzia di un eventuale credito per il quale penda contestazione giudiziale, sia divenuto definitivo, al titolare di detto credito resta preclusa la possibilita di insorgere avverso la chiusura del fallimento, dichiarata in esito alla ripartizione finale dell'attivo, atteso che tale chiusura e consentita pur in pendenza di contestazioni inerenti al passivo fallimentare, sempreche vengano adottate le indicate cautele, e che ogni doglianza degli interessati, circa l'inadeguatezza di queste ultime, deve essere espressa nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione del piano di riparto. (massima ufficiale)