Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18296 - pubb. 17/01/2017

La ripartizione finale dell'attivo di un fallimento può aver luogo anche se siano ancora pendenti giudizi di opposizione all'esclusione di credito o di impugnazione alla loro ammissione

Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 1984, n. 3114. Est. Zappulli.


Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Ripartizione finale - Pendenza di giudizio di opposizione all'esclusione di crediti o di impugnazione alla loro ammissione - Adozione delle disposizioni atti ad assicurare in caso di esito favorevole di detti giudizi, la "par condicio" - Obbligo del giudice delegato



La ripartizione finale dell'attivo di un fallimento può aver luogo anche se siano ancora pendenti giudizi di opposizione all'esclusione di credito o di impugnazione alla loro ammissione , ma in tale ipotesi, in qualunque grado i predetti giudizi siano pendenti ed anche se in essi non sia stato emesso alcun provvedimento cautelare provvisorio, il giudice delegato deve adottare le opportune Disposizioni, mediante depositi o accantonamenti, affinché, in caso di esito del giudizio favorevole al creditore, questi veda rispettata la sua par condicio e riceva una percentuale del suo credito uguale a quella degli altri creditori di pari grado. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato