Termine finale per l'insinuazione tardiva dei crediti
Cassazione civile, sez. I, 02 Marzo 1988, n. 2201. Est. Caizzone.
Fallimento - Passività fallimentari - Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Termine finale
Il termine finale per l'insinuazione tardiva dei crediti nello stato passivo del fallimento si identifica con quello con cui diviene definitivo il provvedimento del giudice delegato che approva e rende esecutivo il piano di riparto finale dell'attivo (art. 117 legge fallimentare), senza che sia richiesto l'esaurimento delle ripartizioni dell'attivo fallimentare con il pagamento dei creditori. (massima ufficiale)