Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18294 - pubb. 17/10/2017

Riscossione del credito oggetto di garanzia in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 28 Novembre 2001, n. 15106. Est. Plenteda.


Fallimento - Ripartizione dell'attivo - Credito privilegiato ammesso al passivo fallimentare - Riscossione del credito oggetto di garanzia - Fatto costitutivo del diritto al soddisfacimento privilegiato - Esclusione - Conseguenze - Mancata riscossione - Fatto impeditivo - Onere a carico del curatore - Sussistenza



In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, la riscossione del credito oggetto di garanzia non costituisce fatto costitutivo del diritto al soddisfacimento privilegiato, derivando esso dalla esistenza del credito e della garanzia da cui è assistito, incontestabilmente accertata con la verifica dello stato passivo, mentre incombe sulla curatela fallimentare l'onere di provare la mancata riscossione, costituendo questa evento impeditivo del soddisfo. (massima ufficiale)


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