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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18289 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 04 Agosto 1977. Est. Falletti.

Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Approvazione da parte del tribunale - Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Censure relative all'omissione di rapporto al PM per reati commessi dal curatore od alla omessa revoca dello stesso curatore - Inammissibilità


Con il ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, avverso la pronuncia del tribunale fallimentare inerente all'approvazione del rendiconto del curatore, non sono ammissibili doglianze relative al mancato rapporto al procuratore della Repubblica, per illeciti commessi dal curatore , ai sensi dell'art 3 c.p.p., ovvero alla mancata instaurazione di procedimento di revoca del curatore medesimo per tali illeciti, ai sensi dell'art 37 della legge fallimentare, in quanto dette norme sono rivolte alla tutela di interessi pubblici superiori, e non conferiscono al fallito od ai creditori alcun diritto soggettivo ad ottenerne l'applicazione. (massima ufficiale)