Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18287 - pubb. 17/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 09 Dicembre 1980, n. 6350. Est. Cantillo.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Impugnazione davanti al giudice delegato ed al tribunale fallimentare, da parte del creditore ammesso al passivo, per illegittimo mutamento nell'ordine dei privilegi - Inammissibilità - Contestazioni del rendiconto - Forme - Oggetto - Questioni sulla graduazione dei crediti - Esclusione - Deduzione di tali questioni in sede della ripartizione finale e con reclamo avverso il provvedimento di approvazione del relativo piano - Ammissibilità



Avverso il rendiconto finale che il curatore del fallimento abbia presentato e depositato a norma dell'art 116 del RD 16 marzo 1942 n 267, il creditore ammesso al passivo non ha facolta di insorgere davanti al giudice delegato ed al tribunale fallimentare, nei modi di cui agli artt 25 e 26 del predetto decreto, per lamentare un illegittimo mutamento nell'ordine dei privilegi (nella specie, in relazione all'applicazione della sopravvenuta legge 29 luglio 1975 n 426), atteso che le contestazioni avverso tale rendiconto possono essere formulate solo all'udienza all'uopo fissata ai sensi del secondo comma del citato art 116, e, ove non si raggiunga un accordo, vanno decise con sentenza in esito a procedimento ordinario di cognizione, e che inoltre le contestazioni medesime non possono investire anche questioni sulla graduazione dei crediti, deducibili esclusivamente nella diversa Sede della ripartizione finale dell'attivo e con reclamo avverso il provvedimento di approvazione del relativo piano. (massima ufficiale)


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