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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18284 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 23 Gennaio 1985, n. 277. Est. Tilocca.

Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Mancata Approvazione - Giudizio relativo - Oggetto - Diligenza nell'espletamento dell'incarico - Inclusione - Responsabilità risarcitoria - Limiti


Il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art. 116 ultimo comma della legge fallimentare, in caso di mancata approvazione del rendiconto del curatore, può investire non soltanto i criteri di contabilità, in relazione ad eventuali errori od omissioni, ma anche il controllo sulla gestione del curatore medesimo e sulla sua adempienza ai doveri dell'ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 38 della legge fallimentare e 1176 cod. civ.), fermo restando il principio secondo il quale la violazione di tali doveri può implicare responsabilità risarcitoria, e quindi costituire ragione ostativa alla suddetta approvazione, solo quando abbia in concreto determinato un pregiudizio alla massa od ai singoli creditori. (massima ufficiale)