Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18279 - pubb. 17/01/2017

Liquidazione del compenso al curatore revocato

Cassazione civile, sez. I, 20 Luglio 1999, n. 7778. Est. Nappi.


Fallimento - Organi preposti al Fallimento - Curatore - Compenso - Diritto - Sussistenza - Revoca del curatore - Efficacia ostativa al riconoscimento del diritto al compenso - Esclusione



Salva la facoltà dell'amministrazione fallimentare di far valere le eventuali responsabilità del curatore (anche) in sede di rendiconto di gestione a norma dell'art. 116 legge fall. (e, quindi, prima della liquidazione del compenso), l'eventuale revoca del curatore stesso (o l'esistenza dei presupposti per una sua revoca) non spiegano alcun effetto ostativo alla liquidazione del compenso, che spetta in ogni caso al detto organo fallimentare in relazione all'attività prestata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio SENSALE - Presidente -

Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -

Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -

Dott. Mario ADAMO - Consigliere -

Dott. Aniello NAPPI - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente


S E N T E N Z A


sul ricorso proposto da:

BIGGIERO VELIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. BAZZONI 15, presso lo studio CATTANEO, rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO CATTANE0, SALVATORE CATTANEO, UGO CATTANEO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO BARBA SALVATORE NICOLA - GIOBAR PLASTIC, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato ERNESTO IRACE, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -


avverso il provvedimento del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione Fallimentare, emesso il 30/07/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/99 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Ugo Cattaneo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


Svolgimento del processo

1. Con decreto reso il 30 luglio 1997 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettò la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività prestata dall'avv. Velia Biggiero, già curatrice del fallimento di Salvatore Barba, ritenendo che tale diniego fosse giustificato dalla natura sanzionatoria del provvedimento di revoca del curatore inadempiente.

Ricorre per cassazione l'avv. Velia Biggiero e propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento Barba.


Motivi della decisione

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 37 e 39 l. fall. e del d.m. 17 aprile 1987. Rileva innanzitutto che ella cessò dall'incarico di curatore per dimissioni, accolte dal tribunale, che perciò dichiarò non luogo a provvedere sulla proposta di revoca per inadempienze. Sicché manca il provvedimento di revoca presupposto della decisione impugnata.

Aggiunge, poi, che non risulta da alcuna disposizione di legge il carattere sanzionatorio della revoca del curatore, mentre il d.m. 17 aprile 1937 stabilisce che il curatore ha diritto al compenso anche se cessi dalle funzioni prima della chiusura del fallimento. Con il secondo motivo la ricorrente deduce ancora violazione degli art. 37 e 39 l. fall. e del d.m. 17 aprile 1987. Rileva che v'è contraddizione tra la decisione di non provvedere sulla proposta di revoca del curatore e la decisione di negarle il compenso per un inesistente provvedimento di revoca. Aggiunge che la conclusione senza pronuncia nel merito del procedimento di revoca impedì ogni valutazione delle sue difese intese a dimostrare l'insussistenza di qualsiasi negligenza; e ciononostante la decisione di diniego del compenso diede apoditticamente per presupposta l'esistenza di quelle negligenze, in palese violazione del suo diritto di difesa.

3. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla curatela resistente. Nella giurisprudenza di questa Corte, invero, è indiscussa la ricorribilità per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. del decreto di liquidazione del compenso spettante al curatore fallimentare, in quanto provvedimento definitivo e di natura decisoria (Cass., sez. I, 19 novembre 1998, n. 11662, m. 520833).

Il primo motivo del ricorso, d'altro canto, è fondato nella parte in cui la ricorrente deduce violazione degli art. 37 e 39 l. fall., sostenendo che anche al curatore revocato dall'incarico spetta il compenso per l'attività svolta.

In realtà con il primo motivo la ricorrente lamenta innanzitutto che il tribunale abbia fondato la propria decisione sull'erroneo presupposto di un provvedimento di revoca invece inesistente. Tuttavia, se dovesse ritenersi che la revoca dall'incarico possa giustificare il diniego del compenso richiesto dal curatore, dovrebbe anche riconoscersi al tribunale investito della richiesta di liquidazione del compenso il potere di accertare in via incidentale i presupposti della revoca. E, quindi, il problema che si pone con il primo motivo del ricorso è appunto quello della possibilità che il diniego del compenso sia giustificato dalle inadempienze che abbiano giustificato o avrebbero giustificato la revoca del curatore a norma dell'art. 37 legge fall. Secondo la curatela resistente la possibilità di negare il compenso al curatore inadempiente deriverebbe dall'art. 1 comma 2 del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, il quale prevede "il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dell'art.39 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni".

Tuttavia dallo stesso regolamento invocato dalla resistente risulta che la valutazione della diligenza e della sollecitudine del curatore può giustificare solo la determinazione tra l'importo minimo e l'importo massimo del compenso, che, comunque, "deve consistere in una percentuale sull'ammontare dell'attivo realizzato". Sicché al tribunale è affidata una valutazione discrezionale che può incidere sulla misura non sulla stessa spettanza al curatore di un qualsiasi compenso. Anzi l'esigenza di riconoscere comunque un compenso al curatore, anche in mancanza di un attivo realizzato, deriva sia dal d.m. 28 luglio 1992, n. 570 sia dal previgente d.m. 17 aprile 1987, che hanno reso obbligatoria la liquidazione, prima solo facoltativa, di un compenso proporzionato anche al passivo fallimentare.

Deve, quindi, ritenersi che al curatore spetti comunque un compenso per l'opera prestata. Ma ciò non esclude che all'effettiva erogazione di tale compenso possa essere d'ostacolo l'accertamento di una sua eventuale responsabilità a norma dell'art. 38 legge fall. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "il compenso per l'opera prestata dal curatore fallimentare non può essere liquidato dal giudice prima dell'approvazione del rendiconto della gestione presentato dallo stesso, in quanto solo attraverso tale operazione è possibile valutare adeguatamente l'importanza e l'efficacia dell'attività da lui svolta" (Cass., sez. I, 19 gennaio 1999, n. 471, m. 522416); e, d'altro canto, "il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art. 116 della legge fallimentare, in caso di mancata approvazione del rendiconto della gestione del curatore, può avere per oggetto non solo gli errori materiali, le omissioni ed i criteri di conteggio, ma anche il controllo della gestione del curatore stesso e l'accertamento delle sue personali responsabilità per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa 3 ai diritti dei singoli creditori" (Cass., sez. I, 14 ottobre 1997, n. 10028, m. 508867, Cass., sez. I, 23 gennaio 1985, n. 277, m. 438501). Sicché l'amministrazione fallimentare può ottenere che, prima della liquidazione del compenso spettante al curatore, ne siano accertate le eventuali responsabilità e l'entità del conseguente debito risarcitorio.

Nel caso in esame, però, non risulta ne' che non sia stato approvato il conto di gestione del curatore dimessosi ne' che contro di lui sia stata esercitata azione di responsabilità a norma dell'art. 38 legge fall.; e, quindi, il tribunale non poteva, solo in ragione della supposta esistenza di ragioni di revoca dall'incarico, disattendere la richiesta di liquidazione del compenso spettante al curatore.

Il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che provvederà anche in ordine alle spese e deciderà del merito uniformandosi al seguente principio di diritto: "Salva la facoltà dell'amministrazione fallimentare di far valere la responsabilità del curatore anche nel corso del giudizio di rendiconto della gestione a norma dell'art. 116 l. fall., e quindi prima della liquidazione del compenso, l'intervenuta revoca del curatore dall'incarico o, comunque, l'esistenza dei presupposti di una tale revoca non possono giustificare il diniego della liquidazione del compenso che spetta in ogni caso al curatore in relazione all'attività prestata".

L'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe il secondo.


P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 20 luglio 1999