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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18244 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 28 Marzo 2000, n. 3696. Est. Di Palma.

Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Provvedimento del tribunale sulla ritualità del procedimento ex art. 116 legge fall. - Impugnazione - Legittimazione passiva - Del fallimento - Esclusione - Del curatore - Sussistenza - Fattispecie relativa ad impugnazione mediante ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.


Nel caso in cui non sia stata instaurata la fase contenziosa del giudizio di rendiconto del curatore, prefigurata dall'art. 116, comma quarto, legge fall., e siano insorte questioni circa la ritualità dell'udienza di discussione del conto e/o la necessità, o meno, dell'instaurazione della fase contenziosa del relativo giudizio, passivamente legittimato, anche in sede di ricorso straordinario per cassazione, resta pur sempre il curatore in proprio, tenuto conto che l'oggetto del giudizio, al di là della sua strutturazione formale e della fase in cui si trova, attiene comunque al controllo (da parte del giudice delegato, dei creditori ammessi al passivo e del fallito) della gestione, fonte di eventuale responsabilità personale (art. 38 legge fall.) del patrimonio di quest'ultimo effettuata dal curatore La S.C. ha, così dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato al fallimento e non al curatore, proposto ex art. 111 Cost., avverso il decreto con cui il tribunale che aveva deciso sulla ritualità del procedimento previsto dall'art. 116 legge fall.). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -

Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -

Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FEUDO Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio GREZ, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERRA NICOLA, TEDESCHI ALBERTO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO FEUDO Srl;

- intimato -

avverso il provvedimento del Tribunale di TRENTO, depositato il 06/04/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/99 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

- che, in data 3 dicembre 1997, il Curatore del Fallimento della Feudo S.r.l. presentò al Giudice delegato del Tribunale di Trento il conto della gestione, ai sensi dell'art.116 comma 1 della legge fall.;

- che, con decreto del 9-11 dicembre 1997, il Giudice delegato ordinò il deposito del conto in cancelleria e fissò, per il giorno 13 gennaio 1998, "l'udienza dei creditori ammessi", disponendo, inoltre, che se ne desse "avviso ai creditori";

- che, nell'udienza fissata, comparvero il Curatore ed uno dei creditori; il Curatore esibì "le ricevute delle raccomandate inviate ai creditori per avviso di deposito del conto della gestione e della fissazione della presente udienza; si passò "all'esame e discussione del conto"; si diede atto che "nessuna contestazione risulta pervenuta o viene qui sollevata in ordine al conto stesso";

e il Giudice delegato approvò il conto finale;

- che, in data 12 gennaio 1998, l'Amministratrice unica della fallita Società Feudo aveva depositato nota di contestazioni al predetto conto, formulando una serie di rilievi e di richieste istruttorie;

- che, con decreto del 13 gennaio 1998, steso in calce alla predetta nota, il Giudice delegato rilevò e dispose quanto segue:

"....esaminata successivamente dopo l'approvazione del rendiconto per un disguido (trasmessa separatamente dal rendiconto). Il curatore si esprima in merito alle osservazioni sopra esposte, sospendendo per il momento le ulteriori operazioni della procedura....";

- che, in data 27 gennaio 1998, il Curatore depositò osservazioni alle contestazioni mosse dalla Amministratrice;

- che, con decreto del 5-6 febbraio 1998, il Giudice delegato - dopo aver premesso "che per un mero disguido il G.D. ha approvato il conto finale all'udienza del 13.1.1998, alla presenza del curatore e del solo creditore .... (il quale si è limitato a chiedere dei chiarimenti), senza aver preso visione della nota di contestazioni di Rossi Susanna che gli era stata trasmessa separatamente dal rendiconto"; aver esaminato criticamente le contestazioni, tanto da "dover confermare il provvedimento di approvazione del rendiconto finale"; ed aver "ritenuto che, non essendo intervenuta la Rossi in udienza ad insistere nelle contestazioni, impedendo il tentativo di accordo (previsto dall'ultimo comma dell'art.116 L.F.) e non essendo stata promossa la fase contenziosa della procedura ex art.116 L.F. che, per comune opinione, si ha attraverso la persistenza della contestazione, fatta constare a verbale, che configura una vera e propria editio actionis che impone al G.D. di fare precisare le conclusioni ( il che presuppone, ovviamente, la presenza delle parti ), non vi siano i presupposti per investire il tribunale della questione" - tra l'altro, confermò il provvedimento di approvazione del rendiconto finale del curatore e dispose che questi provvedesse oltre nelle operazioni di riparto e chiusura del fallimento;

- che, avverso tale decreto, l'Amministratrice unica della Società fallita propose reclamo al Tribunale di Trento ai sensi dell'art.26 della legge fall., chiedendo che, in accoglimento del gravame, gli atti fossero rimessi al Giudice delegato per la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni;

- che, con decreto del 2-6 aprile 1998, il Tribunale di Trento rigettò il reclamo, osservando, tra l'altro, quanto segue: A)- Il Collegio ha, in primo luogo, determinato l'oggetto del reclamo, sottoposto al suo esame: "la valutazione del Tribunale .... deve avere necessariamente ad oggetto il decreto di approvazione del conto pronunciato dal G.D. all'esito dell'udienza del 13.1.1998, fissata e comunicata ai sensi dell'art.116 L.F. e non il successivo provvedimento, atipico, di data 10.2.1998, poiché quest'ultimo deve ritenersi emesso dal G.D. nel comprensibile intento di fornire alla parte, in via meramente informale, ma nell'ambito di un doveroso scrupolo professionale, una esauriente e motivata risposta alle osservazioni ed istanze scritte inoltrate dalla parte medesima e non nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge nell'ambito del procedimento disciplinato dall'art.116 L.F., esauritisi .... con la pronuncia del decreto di data 13.1.1998, sul quale le considerazioni del G.D. di data 10.2.98 non possono, quindi, esplicare alcuna efficacia giuridica"; B)- In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto correttamente emesso il decreto di approvazione del conto: "Al proposito, il Tribunale ritiene che, all'udienza del 13.1.1998, non sussistessero i presupposti per l'instaurazione della fase contenziosa di cui al quarto comma dell'art.116 L.F., stante l'assenza della Rossi, la quale non ha insistito nelle contestazioni in precedenza formulate con atto scritto, ne' avrebbe potuto precisare le conclusioni, come previsto dalla procedura, non essendo intervenuta all'udienza.

Infatti .... con riferimento alla fase contenziosa prevista dal citato art.116 L.F. l'atto introduttivo della lite è costituito dal permanere della contestazione durante l'udienza di discussione, che configura una vera e propria editio actionis oralmente proposta e scritta a verbale. Nè, data la specialità della procedura, può ammettersi che il G.D., constatata aliunde l'esistenza di contestazioni, fissi, pur in assenza della parte interessata, apposita udienza di precisazione delle conclusioni, senza essere a ciò autorizzato da alcuna norma (con i connessi problemi concernenti la comunicazione alle parti - non prevista da alcuna disposizione - di tale udienza di precisazione delle conclusioni e delle conseguenze sostanziali e processuali nell'eventuale ipotesi di mancata comparizione delle parti alla disposta udienza di conclusioni)"; C)- Infine, il Collegio ha ritenuto che, "risultando tutta l'attività del curatore regolarmente autorizzata, appare in ogni caso dubbia l'ipotizzata applicabilità dell'art.116 IV co. L.F., in quanto, secondo l'opinione comune, l'accordo di cui alla citata norma ( che presuppone, anch'esso, la presenza in udienza della parte ) non è possibile nel caso di attività disposta o autorizzata dal G.D.";

- che, avverso tale decreto, ha proposto ricorso per cassazione la fallita Feudo S.r.l., deducendo due motivi di censura;

- che il Fallimento della Feudo S.r.l., benché ritualmente intimato, non si è costituito, ne' ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con il primo motivo (con cui deduce "violazione dell'art.116 co.3 L.F."), la Società ricorrente - premesso che essa non avrebbe ricevuto la comunicazione del deposito del conto e dell'udienza di discussione - sostiene che tale omissione avrebbe determinato la nullità assoluta dell'intero procedimento e di ogni provvedimento in esso adottato;

- che, con il secondo motivo (con cui deduce "violazione dell'art.116 co.IV L.F.), la ricorrente sostiene che, a seguito delle contestazioni dalla stessa formulate sul conto della gestione, avrebbe dovuto aprirsi la fase contenziosa del procedimento di cui alla disposizione citata in rubrica;

- che, innanzitutto, il ricorso deve essere dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art.111 comma 2 Cost.;

- che, infatti - tenuto conto dello svolgimento del procedimento, dianzi riassunto (cfr., supra, Ritenuto in fatto) e dei motivi dedotti dalla Società fallita sia nell'atto di reclamo, sia nel presente ricorso, vò lti, come sono, anche a denunziare l'invalidità dell'intero procedimento di rendiconto, e dei provvedimenti ivi adottati, in ragione, vuoi dell'omessa comunicazione alla Società medesima, da parte dell'Ufficio giudiziario, dell'avvenuto deposito del conto della gestione del curatore e della fissazione dell'udienza della sua discussione (art.116 commi 1-3 legge fall.), vuoi dell'omessa instaurazione della fase contenziosa del relativo giudizio (art. 116 comma 4) - non può esservi dubbio che il decreto, con cui il tribunale, in sede di reclamo ex art.26 legge fall., decide sulla ritualità dello svolgimento del procedimento prefigurato dall'art. 116 legge fall., incidente su diritti delle parti, e, in particolare, sul diritto del fallito a partecipare al giudizio medesimo, è impugnabile da quest'ultimo con ricorso straordinario per cassazione, dal momento che il provvedimento stesso ha, per un verso, natura "decisoria" sul predetto diritto (di difesa: art.24 comma 2 Cost.) attribuitogli dalla legge (e, comunque, sui diritti processuali di una "parte", connessi all'instaurazione della fase contenziosa), e, per l'altro, carattere "definitivo", perché non altrimenti impugnabile (cfr., per qualche riferimento, Cass. sentt.nn. 2856 del 1964, 1009 del 1975, 3470 del 1977, 5435 del 1995);

- che, tuttavia, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, con esso, è stato instaurato il contraddittorio, non già - come, invece, avrebbe dovuto essere - nei confronti del Curatore del Fallimento della Feudo S.r.l., bensì, erroneamente, nei confronti del Fallimento medesimo;

- che, infatti - posto che il ricorso de quo risulta notificato al "Fallimento Feudo S.r.l., in persona del Curatore ......" (cfr. relazione di notificazione); e che, comunque, non vi è stata alcuna costituzione ne' del Curatore, ne' del Fallimento - è indubitabile che, anche nel caso in cui, quale quello di specie, (non sia stata instaurata la fase contenziosa del giudizio di rendiconto del curatore, prefigurata dall'art.116 comma 4 legge fall., ma) siano insorte questioni circa la ritualità dell'udienza di discussione del conto (art.116 commi 1-3) e/o la necessità, o non, dell'instaurazione della fase contenziosa del relativo giudizio (art.116 comma 4), passivamente legittimato, anche in sede di ricorso straordinario per cassazione, resta pur sempre il curatore in proprio, tenuto conto che l'oggetto del giudizio, al di là della sua strutturazione formale e della fase in cui si trova, attiene comunque al controllo - da parte del giudice delegato, dei creditori ammessi al passivo e del fallito - della gestione, fonte di eventuale responsabilità personale (cfr. art.38 legge fall.), del patrimonio di quest'ultimo effettuata dal curatore (cfr. Cass. sentt. nn. 1132 del 1968, 289 del 1970, 1339 del 1974, 277 del 1985, 10028 del 1997);

- che non sussistono i presupposti per regolare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 1999. Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.