Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18241 - pubb. 17/01/2017

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Cassazione civile, sez. I, 28 Agosto 2001, n. 11286. Est. Panebianco.


Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Comunicazione ai creditori - Creditore di massa - Diritto alla comunicazione - Sussistenza



Poiché il rendiconto del curatore fallimentare, che rappresenta l'ultimo e più rilevante atto prima della ripartizione finale, deve contenere anche l'indicazione dei crediti di massa soddisfatti ovvero dei relativi accantonamenti, la comunicazione, prevista dall'art. 116 comma terzo della legge fall., deve essere inviata non solo ai creditori ammessi al passivo ma anche ai titolari dei crediti anzidetti, per l'evidente loro interesse ad interloquire nella fase successiva del riparto, con la conseguenza il creditore di massa che si sia trovato nell'impossibilità di presentare le proprie osservazioni, per non aver ricevuto suddetta comunicazione, può far valere nell'ambito della procedura tale violazione con i conseguenti effetti sulla ripartizione eventualmente già effettuata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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