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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18238 - pubb. 17/01/2017.

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Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2008, n. 16019. Est. Rordorf.

Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Rendiconto del curatore - Finalità - Assicurazione della continuità contabile e controllo di gestione - Condizioni - Pregiudizio per la massa e per i singoli creditori - Prova - Necessità - Limiti


Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto , oltre alla verifica contabile (per assicurare la necessaria continuità, nei casi in cui la gestione è destinata a proseguire, come nella specie, essendo stato il curatore revocato dalla carica), anche l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso, mentre non occorre che già in tale giudizio sia fornita la prova del danno effettivamente concretizzatosi a seguito della "mala gestio " del curatore. (massima ufficiale)

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