Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18195 - pubb. 01/07/2010

.

T.A.R. Napoli, 20 Giugno 2017. .


Fallimento – Spossessamento beni fallito e responsabilità personale – Differenza – Subentro Curatore posizioni soggettive fallito – Responsabilità oggettiva – Insussistenza



La curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito, in quanto il potere di disporre di beni fallimentari (secondo le particolari regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato) non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014 n. 3274). Ne consegue che alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017 n. 520). Infatti la responsabilità del proprietario e di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti non è qualificabile come una forma di responsabilità oggettiva, essendo necessario che la responsabilità, sia accertata, in contraddittorio con i soggetti interessati dai soggetti preposti al controllo (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2016 n. 705). A tale riguardo, occorre rilevare che il curatore fallimentare non ha la disponibilità giuridica del compendio aziendale della società fallita, essendo legittimato ad esercitare in funzione tutoria il possesso e potendo compiere atti di disposizione solo sulla base della autorizzazione del giudice delegato (cfr. T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 3 novembre 2014 n. 2623). (Luca Caravella) (riproduzione riservata)