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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18189 - pubb. 10/10/2017.

Trasferimento di azienda, iscrizione nel registro imprese e trascrizioni immobiliari


Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017. .

Azienda – Trasferimento – Iscrizione nel registro delle imprese – Efficacia dichiarativa – Oneri pubblicitari ulteriori relativi ai beni che la compongono – Immobili


Se è vero che l'art. 2556 c.c. prescrive che, per le imprese soggette all'iscrizione nel registro delle imprese, l'atto negoziale che dispone il trasferimento dell'azienda deve essere depositato per l'iscrizione nel registro, detta pubblicità ha, tuttavia, solo l'efficacia dichiarativa di cui all'art. 2193 c.c., rendendo quindi il fatto storico iscritto (la cessione dell'azienda) opponibile ai terzi, ma non vale certo a surrogare gli ulteriori oneri pubblicitari previsti dall'ordinamento che, in relazione ai conflitti sulla titolarità dei beni immobili, sanciscono la prevalenza di chi abbia trascritto per primo (art. 2644 c.c.), imponendo sempre la trascrizione di "ogni altro atto o provvedimento" (art. 2645 c.c.) che sia idoneo a produrre effetti traslativi in relazione ai suddetti beni.

Pertanto, nel caso di cessione di un’azienda che comprenda anche beni immobili, deve ritenersi che, come è necessario tenere conto delle particolari forme stabilite dalla legge per i singoli beni che compongono l'azienda (art. 2556 c.c., comma 1) - e quindi adottarsi in presenza di beni immobili l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata -, così, ai fini pubblicitari, l'atto traslativo dovrà essere sia iscritto nel registro delle imprese (rendendo opponibile ai terzi la cessione dell'azienda in relazione al complesso di beni di natura mobiliare, ivi compresi i crediti, che la compongono), sia trascritto nei registri immobiliari, al fine di assicurarne la prevalenza rispetto a qualunque altro atto avente efficacia reale che venga successivamente trascritto in relazione al medesimo compendio immobiliare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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