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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18186 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 07 Ottobre 1975, n. 3184. Est. Carnevale.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Vendita a trattativa privata - Conclusione - Immediato effetto traslativo - Sospensione della vendita - Per prezzo inferiore - Potere del giudice delegato - Insussistenza


Quando il curatore del fallimento sia stato autorizzato dal giudice delegato a vendere a trattativa privata un immobile pertinente al fallimento, e la vendita autorizzata sia stata conclusa, l'effetto traslativo della proprieta del bene immediatamente conseguente alla conclusione di tale negozio preclude al giudice delegato l'Esercizio del potere di sospendere la vendita, ai sensi dell'art 108, terzo comma, legge fallimentare, per apparire il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto. (massima ufficiale)