Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18184 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 15 Novembre 1976, n. 4219. Est. Mancuso.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Sospensione della vendita ex art. 108, terzo comma, della legge fallimentare - Reclamo - Decreto confermativo del tribunale - Natura ordinatoria - Ricorso per cassazione - Improponibilità



Il provvedimento con il quale il giudice delegato del fallimento sospende la vendita di immobile, prima del trasferimento del medesimo, nell'ipotesi di cui all'art 108 terzo comma della legge fallimentare (notevole inferiorita del prezzo offerto rispetto a quello ritenuto giusto), e impugnabile solo con reclamo al tribunale , a norma e nel termine di cui all'art 26 della citata legge. Il decreto emesso dal tribunale su detto reclamo, ove confermativo della sospensione, ha natura ordinatoria e non decisoria, e, pertanto, non e suscettibile di ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato