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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18183 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 17 Ottobre 1977, n. 4431. Est. Mancuso.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Decreto di trasferimento del giudice delegato - Natura - Mezzi di impugnazione


Il decreto, con il quale il giudice delegato al fallimento dispone il trasferimento di un bene immobile in favore dell'aggiudicatario, configura atto del processo esecutivo privo di natura e portata decisoria su diritti soggettivi, e, pertanto, ferma restando l'esperibilita del reclamo al tribunale, ai sensi dell'art 26 della legge fallimentare, non e impugnabile con ricorso per Cassazione. (massima ufficiale)