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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18182 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 22 Novembre 1978, n. 5437. Est. Sandulli.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Sospensione della vendita - Impugnabilità - Reclamo al tribunale fallimentare - Decreto di quest'ultimo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Offerente ad un prezzo più alto di quello di aggiudicazione e richiedente senza esito la sospensione - Legittimazione


Il provvedimento, con il quale il giudice delegato statuisca sulla sospensione della vendita di attivita fallimentari, in applicazione del disposto di cui al terzo comma dell'art 108 del RD 16 marzo 1942 n 267, e impugnabile con reclamo al tribunale fallimentare, a norma e nel termine dell'art 26 del citato decreto. Il decreto del tribunale fallimentare sul reclamo, integrando un provvedimento giurisdizionale a contenuto decisorio e carattere definitivo, e impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 della Costituzione, da parte di ogni interessato, e, quindi, anche da chi abbia offerto un prezzo piu elevato di quello di aggiudicazione, e chiesto senza esito l'indicata sospensione. (massima ufficiale)