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Cassazione civile, sez. I, 06 Gennaio 1979. Est. Caturani.
Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Provvedimento del giudice delegato autorizzativo di una vendita a trattativa privata - Mancata impugnazione ex artt 23 e 26 della legge fallimentare - Deduzione della nullità in sede contenziosa ordinaria - Ammissibilità
La mancata impugnazione, ai sensi degli artt 23 e 26 legge fallimentare, del provvedimento del giudice delegato autorizzativo di una vendita a trattativa privata non preclude di far valere in Sede contenziosa ordinaria la nullita della stessa vendita a termini dell'art 108 legge fallimentare. (massima ufficiale)
Ai sensi dell'art 108 RD 16 marzo 1942, n 267, nella procedura fallimentare l'alienazione degli immobili non puo avvenire che nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, culminante nel decreto di trasferimento e non consente la vendita a trattative private , ed e pertanto illegittimo il provvedimento del giudice delegato che l'autorizza. (massima ufficiale)