ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18180 - pubb. 01/07/2010.

.


Cassazione civile, sez. I, 06 Gennaio 1979. Est. Caturani.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Provvedimento del giudice delegato autorizzativo di una vendita a trattativa privata - Mancata impugnazione ex artt 23 e 26 della legge fallimentare - Deduzione della nullità in sede contenziosa ordinaria - Ammissibilità

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - A trattative private - Divieto - Autorizzazione di tale modalità - Illegittimità


La mancata impugnazione, ai sensi degli artt 23 e 26 legge fallimentare, del provvedimento del giudice delegato autorizzativo di una vendita a trattativa privata non preclude di far valere in Sede contenziosa ordinaria la nullita della stessa vendita a termini dell'art 108 legge fallimentare. (massima ufficiale)

Ai sensi dell'art 108 RD 16 marzo 1942, n 267, nella procedura fallimentare l'alienazione degli immobili non puo avvenire che nelle forme della vendita forzata, con o senza incanto, culminante nel decreto di trasferimento e non consente la vendita a trattative private , ed e pertanto illegittimo il provvedimento del giudice delegato che l'autorizza. (massima ufficiale)