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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18174 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 1985. Est. Sensale.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili - Di mobili iscritti in pubblici registri - Notificazione di un estratto dell'ordinanza di vendita ai creditori o titolari di diritto di prelazione - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento di vendita - Reclamo al tribunale - Ammissibilità - Termini


In Sede di liquidazione dell'attivo fallimentare, la vendita di beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi compresi gli autoveicoli, pur potendo essere disposta a trattativa privata, come consentito dall'art. 106 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, resta soggetta alla disposizione del quarto comma del successivo art. 108, circa l'Obbligo di notificare un estratto dell'ordinanza di vendita ai creditori ipotecari o titolari di diritto di prelazione , tenuto conto che tale norma, ancorché specificatamente dettata per i beni immobili, si pone in correlazione al regime pubblicitario per essi previsto, e, quindi, deve trovare applicazione analogica nei riguardi dei suddetti mobili registrati, sottoposti ad analogo sistema di pubblicità. Il difetto dell'indicata notificazione comporta l'illegittimità del provvedimento che dispone la vendita medesima, la quale può essere fatta valere del creditore con reclamo al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 26 del citato decreto, indipendentemente dal termine contemplato da questa ultima norma (il quale può decorrere solo dalla data della notificazione stessa). (massima ufficiale)