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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18144 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 20 Maggio 1993. Est. Carbone.

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti Vendita di un immobile - Revoca dopo l'intervenuta aggiudicazione ma prima del trasferimento del bene - Provvedimento del Tribunale fallimentare confermativo della revoca - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità


È impugnabile con ricorso per cassazione il provvedimento del tribunale fallimentare, confermativo di quello del giudice delegato, con cui sia stata revocata la vendita di un bene immobile del fallimento dopo l'intervenuta aggiudicazione, ma prima dell'emanazione del decreto di trasferimento del bene, trattandosi di un provvedimento definitivo, perché non altrimenti impugnabile, e di natura decisoria, in quanto esso incide sulle aspettative dell'aggiudicatario, tutelate secondo le disposizioni del codice di rito in base al rinvio contenuto nell'art. 105 legge fallimentare. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente

" Pellegrino SENOFONTE Consigliere

" Vincenzo BALDASSARRE "

" Angelo GRIECO "

" Vincenzo CARBONE Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

GRASSIA DAVIDE, elett. dom. in Roma Via XX Settembre n. 3 presso l'avv. Antonio Rappazzo, rapp. e dif. dagli avv. Alberto Villani e Franco Di Sabato, giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

FALL. "CALZIFICIO DEI DUE MARI di Michele Giuseppe e Luigi Tumolo S.n.c." in persona curatore avv. Aldo Galluzzi, elett. dom. in Roma Via Mogadiscio (casa Roscio), rapp. e dif. dall'avv. Giuseppe di Rienzo giusta delega a margine del controricorso;

Controricorrente

avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli del 12.7.90;

Il Cons. Dr. Carbone svolge la relazione;

Il P.M. dott. Di Salvo conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Davide Grassia con istanza del 27.9.1988, presentata a mezzo procuratore speciale, chiese di acquistare dal fallimento del Calzificio dei Due Mari l'immobile con il comprensorio industriale sito in Frattaminore alla via Don Sturzo 16. Il Giudice delegato autorizzò la vendita dell'immobile "senza incanto", onerando il curatore di darne pubblicità attraverso un quotidiano cittadino e fissando per il 3.11.1988 il termine per le altre offerte. In quella data, in mancanza di altre offerte il G.D. aggiudicò "provvisoriamente" il comprensorio all'istante, ponendo come condizione per l'emissione del provvedimento definitivo la prestazione di una fideiussione bancaria. Depositata la quale, il G.D. provvide ad assegnare il complesso immobiliare al richiedente immettendo nel possesso ed autorizzando il curatore all'esito del pagamento del prezzo, per il quale era stata concessa una dilazione di due anni, da effettuare la vendita del complesso mediante un atto pubblico notarile.

Con provvedimento del 28.5.1990 il Giudice delegato, ritenuto illegittimo il precedente provvedimento, ha revocato l'ordinanza del 15.11.1988 nonché i provvedimenti presupposti del 19.10. e del 3.11.1988, perché l'art. 108 l.f. non consente di trasformare la vendita senza incanto in vendita a trattativa privata, invitando il curatore a non provvedere ad alcuna stipula notarile, anzi a richiedere al Grassia la riconsegna del bene che non gli era stato giuridicamente trasferito.

Avverso questo provvedimento del Giudice delegato il Grassia ha reclamato, ma il Tribunale ha confermato il provvedimento di revoca, rigettando il reclamo.

Il provvedimento del Tribunale depositato il 12.7.1990 - oggetto del presente ricorso per cassazione - respinge il fulcro delle argomentazioni del reclamante, oggi ricorrente, secondo cui con il provvedimento definitivo di aggiudicazione si sarebbe verificato l'effetto traslativo sicché, esaurito il procedimento di vendita, il G.D. non avrebbe potuto ne' revocarlo, ne' rilevare d'ufficio le presunte nullità, - peraltro comunque non sussistenti - del procedimento esecutivo perché a lui inopponibili ex art. 2929 c.c. I giudici del Tribunale, infatti, rilevato che l'aggiudicazione non opera il trasferimento del bene, ricollegabile esclusivamente al provvedimento ex art. 586 c.p.c. e che, comunque, il decreto del 15.11.1988 non avrebbe mai potuto realizzare alcun trasferimento in mancanza del previo versamento del prezzo, negano che possa essersi verificato l'effetto traslativo e quindi che sia applicabile alla fattispecie l'art. 2929 c.c. Inoltre ravvisano l'esistenza dei presupposti per la revoca per la presenza, da un lato, di concreti elementi capaci di far dedurre l'insufficienza del prezzo, dall'altro, di numerose nullità quali la mancanza dell'ordinanza di vendita, la mancanza dell'assenso dei provvedimenti del G.D., la mancanza dell'assenso dei creditori, la presentazione dell'offerta di gara da parte di un commercialista in violazione dell'art. 579 c.p.c., la previsione della stipula di un atto notarile in violazione dell'art. 574 c.p.c., ed il contrasto tra le modalità di versamento del prezzo stabilite nel provvedimento e la disposizione dell'art.576 c.p.c. Avverso questo provvedimento ricorre il soccombente sulla base di tredici motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare. Il ricorrente ha depositato tempestiva memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente il Collegio ritiene di dover sottolineare, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, la natura decisoria e definitiva del provvedimento del Tribunale, oggetto del presente ricorso.

Esso è definitivo in quanto confermativo di quello del giudice delegato -che ha revocato il precedente provvedimento di aggiudicazione - senza possibilità di ulteriori strumenti di impugnativa. Ed è altresì decisorio trattandosi di provvedimento di cui è stata posta in dubbio la legittimità in quanto lesiva del diritto al trasferimento del complesso immobiliare da parte dell'aggiudicatario. Anche di recente questa Corte ha ribadito la ricorribilità avverso il provvedimento del Tribunale, che ha confermato la sospensione della vendita intervenuta dopo l'aggiudicazione, ma prima del decreto di trasferimento (Cass.27.2.1992 n. 2420). A maggior ragione la ricorribilità va affermata nell'ipotesi di revoca della vendita dopo l'intervenuta aggiudicazione, perché non si può dubitare ne' della definitività del provvedimento (non altrimenti impugnabile), ne' della decisorietà dello stesso in quanto incide sulle aspettative dell'aggiudicatario, al quale non è stato ancora trasferito l'immobile, tutelate secondo le disposizioni del codice di rito in base al rinvio contenuto nell'art. 105 l.f. Ed infatti si controverte sulla legittimità della disposta revoca che ha posto nel nulla il decreto di aggiudicazione sicché la questione attiene proprio alla sussistenza o meno della lamentata lesione alle aspettative dell'aggiudicatario.

Con il primo ed il quarto motivo del proposto ricorso si censura l'impugnato provvedimento per omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché per violazione sia dell'art. 2929 c.c. che degli artt. 569, 570-575 e 586 c.p.c. Sostiene il ricorrente che la pretesa nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto l'assegnazione non sono a lui opponibili, essendo la vendita già conclusa e quindi irrevocabile, precisando che la previsione dell'atto notarile era richiesta solo ai meri effetti formali, quale atto riproduttivo di un trasferimento già effettuato mediante il decreto di assegnazione definitiva del 15.11.1988. A riprova deduce l'avvenuto pacifico trasferimento del processo e lo stesso tenore del provvedimento del 15.11.1988 di assegnazione definitiva così diverso da quello del 3.11.1988 (di assegnazione provvisoria), sottolineando come il trasferimento non fosse impedito dal pagamento del prezzo in epoca successiva al decreto, in quanto il pagamento era certo in virtù della richiesta fideiussione bancaria prestata dal ricorrente.

La censura, non essendo fondata, non merita accoglimento. Occorre premettere che dalle fonti del regolamento legislativo delle vendite fallimentari immobiliari - quali le disposizioni specifiche della l.f. in tema di vendite immobiliari (artt. 105 e 108) e quelle codicistiche sulla vendita forzata (art. 2919 e ss. c.c.) e sull'espropriazione immobiliare (artt. 567 e ss. c.p.c.) - discende una completa procedimentalizzazione di siffatte vendite secondo modelli tipici disciplinati minuziosamente dall'ordinamento. Ed infatti diversamente dall'incontro dei consensi con immediati effetti reali di cui all'art. 1376 c.c. avente ad oggetto il trasferimento - nella dovuta forma ad subastantiam di un bene immobile dal proprietario ad un altro soggetto - nella specie si è di fronte ad un procedimento a formazione successiva che parte dal provvedimento di autorizzazione alla vendita di cui all'art. 569 c.p.c. e si compone di più segmenti fino al decreto di trasferimento del bene espropriato previsto dall'art. 586 c.p.c., indispensabile suggello finale, sia come titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari, sia come titolo esecutivo per il rilascio (cfr. pure Cass. 3.12.1983 n. 7233). Nè va dimenticato che l'art. 108 l.f. inverte l'ordine di preferenze stabilito dal codice di rito in tema di vendite immobiliari privilegiando la vendita con incanto come l'ordinaria forma di vendita fallimentare; infatti la vendita senza incanto viene relegata in secondo piano e subordinata alla duplice condizione di essere ritenuta più vantaggiosa dal giudice delegato e di avere il consenso dei creditori ammessi al passivo che hanno diritto di prelazione sugli immobili da porre in vendita.

Tanto premesso, nella fattispecie, il giudice delegato, ed il tribunale in sede di reclamo, hanno revocato il provvedimento del 15.11.1988 con il quale un precedente G.D., assegnando in via definitiva l'immobile, aveva autorizzato il curatore alla stipula dell'atto pubblico notarile, all'esito dell'avvenuto pagamento del prezzo. Ed in proposito è il caso di precisare come l'oggetto del provvedimento impugnato sia costituito dalla decisione sul reclamo avverso il provvedimento del G.D. "con il quale è stata dichiarata la nullità - e comunque è stato revocato - il provvedimento di aggiudicazione in data 15.11.1988"; precisazione resa necessaria dalle incertezze del ricorrente che a volte riconosce come l'avvenuta revoca dal parte del G.D. abbia ad oggetto proprio il provvedimento del 15.11.1988 (.12), altre volte apoditticamente afferma che il provvedimento del 15.11.1988 non risulta revocato (pp. 18 e 34 del ricorso, nonché in memoria).

A sostegno del proprio assunto il ricorrente parte dal presupposto che a seguito del provvedimento di assegnazione provvisoria contenente la richiesta di fideiussione e dopo il deposito della garanzia richiesta, il successivo provvedimento del 15.11.1988 non era revocabile perché sostitutivo del decreto di trasferimento, sicché non occorreva alcun atto successivo del G.D. per il trasferimento della proprietà del bene con attribuzione definitiva al Grassia.

Ma l'assunto che identifica l'ordinanza di aggiudicazione con il decreto di trasferimento contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ordinanza di aggiudicazione e decreto di trasferimento - atto finale del procedimento di vendita, richiesto dall'ordinamento sia con riferimento alla vendita con incanto sia per quella senza incanto, stante l'ineludibile richiamo contenuto nel co. 1 dell'art. 574 c.p.c. - costituiscono atti distinti e solo funzionalmente collegati perché entrambi elementi della fattispecie legale complessa della vendita forzata immobiliare, nel senso che l'aggiudicazione è il presupposto del decreto al quale soltanto - e non già al versamento del prezzo dopo l'aggiudicazione - consegue l'effetto reale, costitutivo del trasferimento del diritto di proprietà sul bene espropriato (Cass. 15.4.1980 n. 2643). E la netta, ontologica distinzione tra i due provvedimenti è tenuta ben presente dalla giurisprudenza secondo cui, da un lato, l'opposizione del terzo all'esecuzione è ancora proponibile dopo l'aggiudicazione dell'immobile e prima che sia intervenuto il decreto di trasferimento (Cass. 17.4.1969 n. 1148), dall'altro, il potere discrezionale del giudice delegato di sospendere la vendita è esercitabile anche dopo l'aggiudicazione ed anche dopo l'eventuale pagamento del prezzo, purché prima del decreto di trasferimento (Cass. 27.2.1992 n. 2420; 21.3.1989 n. 1580). Inoltre, l'oggetto dell'alienazione, sia in sede fallimentare che ordinaria, è determinato dal decreto finale di trasferimento emesso ai sensi dell'art. 586 c.p.c. e la data di acquisto dei beni subastati da parte dell'offerente non è quella dell'aggiudicazione, bensì quella del decreto che costituisce sia titolo per la trascrizione, che titolo esecutivo per il rilascio (Cass. 9.12.1966 n. 2884).

Infine l'ordinanza di aggiudicazione non è sufficiente ai fini dell'effetto traslativo ne' può essere considerata sostitutiva del c.d. trasferimento in quanto occorre pur sempre il decreto di trasferimento da parte del giudice, tanto è vero che in mancanza si riconosce al debitore tuttora proprietario dell'immobile la facoltà di agire in revindica contro l'aggiudicatario che sia nel possesso del bene, ma senza il titolo costituito appunto dal decreto di trasferimento (Cass. 8.6.1985 n. 3447). A queste posizioni giurisprudenziali fa perfetto riscontro l'interpretazione dottrinale dominante la quale, basandosi anche sul titolo e sulla lettera della norma ove è detto "trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato", ritiene che l'effetto traslativo si verifica soltanto al momento dell'emanazione del decreto emesso dal g.d. ed avente ad oggetto il trasferimento del bene espropriato. Sicché il vincolo di indisponibilità conseguente al pignoramento o alla procedura fallimentare si scioglie unicamente con il decreto mediante il quale il giudice dell'esecuzione o il giudice delegato ordina, contestualmente al disposto trasferimento, "la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti o le iscrizioni ipotecarie" o la trascrizione della stessa sentenza di fallimento (anche se l'art. 88 co. 2 l.f. parla di annotazione). In altri termini, nessun effetto giuridico può verificarsi in capo all'aggiudicatario prima del decreto, in quanto costui non si trova in posizione di relazione diretta con il bene che non gli è stato ancora trasferito, ma gode di un'aspettativa o di un diritto al diritto (Recht zur Recht) per ottenere il trasferimento, aspettativa anch'essa giuridicamente tutelata.

Non merita quindi le censure rivoltegli il provvedimento impugnato il quale ha negato che l'aggiudicazione possa inglobare il decreto di trasferimento, affermando che senza il versamento del prezzo - nella specie neppure pagato anche se garantito - potesse esservi trasferimento, tenuto conto che l'errato provvedimento, successivamente revocato, autorizzava impropriamente il curatore alla stipula dell'atto pubblico di trasferimento solo all'esito dell'avvenuto pagamento del prezzo. In altri termini da un lato è pacifico che il prezzo, anche se determinato e garantito all'epoca della revoca, non era stato pagato, dall'altro che nello stesso provvedimento poi revocato si afferma che il trasferimento del bene sarebbe avvenuto solo dopo l'integrale pagamento del prezzo, mediante la stipula mediante atto pubblico notarile. Ne consegue che il provvedimento del 15.11.1988 giammai potrebbe essere considerato un decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c., sia perché non è "avvenuto il versamento del prezzo", sia perché con esso non si trasferisce il bene dando luogo al titolo necessario ai fini della trascrizione e della cancellazione delle iscrizioni. All'inesistenza del decreto di trasferimento, e quindi alla mancanza dell'effetto traslativo o reale, consegue la non invocabilità dell'art. 2929 c.c. L'applicabilità della norma, infatti, presuppone il già avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile all'aggiudicatario e stabilisce l'irrilevanza, rispetto all'acquirente o all'assegnatario, delle nullità del processo esecutivo, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Non senza aggiungere che nel caso di specie ove mai si fosse verificato, mediante l'apposito decreto, il trasferimento ex art. 586 c.p.c., ugualmente la disposizione non potrebbe trovare applicazione, in quanto la nullità investirebbe lo stesso atto di trasferimento.

Secondo questa Corte, infatti, nel processo di espropriazione forzata che si articola in una pluralità di fasi ciascuna delle quali si chiude con un atto esecutivo rispetto al quale gli atti precedenti della medesima hanno una funzione preparatoria, la fase della vendita che inizia dopo l'ordinanza con cui si stabiliscono le modalità e la data della vendita forzata e si conclude con il provvedimento di trasferimento coattivo del bene che segue l'aggiudicazione comprende atti preparatori oltre l'ordinanza stessa - quali forme di pubblicità legale e quella aggiuntiva disposta dal giudice, l'assenso dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione, le modalità previste dalla legge per il versamento del prezzo - la cui mancanza od irregolarità vizia di nullità lo stesso atto che si pretende di trasferimento, con conseguente inapplicabilità della norma di cui all'art. 2929 c.c. poiché, in tal caso, la nullità degli atti presupposti, si riserva sul preteso atto di trasferimento, ed è opponibile all'aggiudicatario (Cass.1.4.1987 n. 3130). Ed infatti, la preclusione, nei confronti dell'aggiudicatario, delle eccezioni di nullità del processo esecutivo, opera solo quando la vendita, come atto finale del processo esecutivo sussista e sia esente da vizi formali, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che riguardano gli atti presupposti (Cass. 12.4.1980 n. 2339; 17.12.1984 n. 6603). Ne consegue pertanto che nessun contrasto può sussistere sotto il profilo della nullità tra l'angolazione assunta dal provvedimento reclamato e quella dell'attuale provvedimento impugnato.

Con il secondo e terzo motivo da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi il ricorrente censura la decisione del Tribunale che ha motivato il provvedimento di revoca con l'indicazione dei presupposti propri della sospensione, sospensione peraltro di cui non sussisterebbero, comunque, i presupposti. La censura non è fondata.

Il provvedimento impugnato sin dall'intestazione ha per oggetto il riesame, sollecitato dall'apposito reclamo, del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione del 15.11.1988. A sostegno della revoca è stato precisato che non sussiste alcun provvedimento di trasferimento e che come tale non può considerarsi quello di assegnazione per tutta una serie di motivi, ivi compresa la facoltà di sospensione esercitabile anche dopo l'assegnazione e perfino dopo il versamento del prezzo, purché anteriormente al predetto decreto di trasferimento previsto e disciplinato dall'art. 586 c.p.c. con il quale il g.d. "trasferisce" il bene all'aggiudicatario, una volta che sia avvenuto il previo versamento del prezzo. Ed il potere di sospensione ex art. 108 co. 3 l.f. è appunto richiamato ad ulteriore dimostrazione che il suo esercizio era legittimo "stante il mancato verificarsi dell'effetto traslativo" che è il punto centrale della presente controversia. Sicché il provvedimento impugnato non motiva affatto l'intervenuta revoca con i presupposti propri della sospensione, ma si limita a richiamare quest'ultima sia al fine di ribadire che la sua intervenuta operatività costituisce la riprova del mancato verificarsi dell'effetto traslativo, sia al fine di precisare tra i singoli motivi di nullità la mancanza di pubblicità della vendita e l'indicazione di un prezzo "non più conforme a quello giusto", perché dilazionato in due anni senza interessi con la contestuale perdita di possesso e di godimento del bene. Con il quinto ed il sesto motivo, da esaminare anch'essi congiuntamente, in quanto strettamente connessi, il ricorrente censura l'impugnato provvedimento per aver ritenuto esercitabile il potere di revoca, nonostante che il provvedimento di assegnazione avesse ormai esaurito tutti i suoi effetti, revoca inoltre effettuata d'ufficio, nonostante che fossero decorsi i termini per il reclamo ad istanza di parte.

Anche questa doglianza è infondata sia sotto il profilo dell'esaurimento degli effetti del provvedimento di assegnazione in quanto, come s'è già detto, nella specie è mancato il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c., non ancora emesso al momento della revoca, sia sotto il diverso profilo dell'art. 487 c.p.c. che abilita espressamente il giudice dell'esecuzione alla revoca dei propri provvedimenti illegittimi o inopportuni. La disposizione del codice di rito, richiamata dalla procedura fallimentare, infatti, conferisce il potere al giudice delegato di modificare o revocare i propri provvedimenti finché non abbiano avuto esecuzione. Ed il giudice delegato ha correttamente revocato sia il provvedimento del 15.11.1988 che erroneamente il ricorrente afferma non essere revocato, - in aperto contrasto con la decisione impugnata e con altra parte del proposto ricorso (p. 12) - sia i provvedimenti presupposti emessi in data 19.10 e 3.11.1988, non essendo la revoca in alcun modo preclusa. Ed infatti comparando gli art. 177 e 487 del codice di rito risulta chiaramente che il potere di revoca dei propri provvedimenti da parte del giudice dell'esecuzione o del giudice istruttore, essendo la revoca preclusa solo dall'avvenuta esecuzione del provvedimento, esecuzione nella specie non avvenuta ove si pensi alla disposizione conclusiva e finale con la quale si autorizzava il curatore, all'esito del non avvenuto pagamento del prezzo, di procedere alla vendita dell'immobile per atto notarile, certamente non stipulato.

Parimenti è inesatto pretendere di limitare il potere di revoca del giudice ai termini del reclamo previsto dall'art. 26 l.f. o all'iniziativa della parte, in quanto la direzione del procedimento civile, come di quello fallimentare, comporta nell'interesse del funzionamento ottimale del processo, secondo i noti principi di legalità e di buona amministrazione, il conferimento del potere di modificare o revocare i provvedimenti già emessi dal giudice delegato, o dall'istruttore, di fronte a nuove esigenze o nuovi fatti o anche in ragione di una maggior meditazione dello stesso giudice, melius re perpensa, al fine della migliore conduzione del processo non ancora concluso. Il collegio ritiene di poter, pertanto, riaffermare che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, come quelli del giudice delegato, sono revocabili o modificabili sia d'ufficio che su istanza di parte salvo che abbiano avuto esecuzione (Cass. 23.6.1989 n. 2985). Con gli ulteriori motivi dal settimo al tredicesimo tutti relativi ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo, nonché violazione della normativa del codice di rito sulla vendita forzata da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente contesta uno per uno i motivi di nullità dedotti nel provvedimento impugnato e cioè l'inesistenza di un'ordinanza di vendita senza incanto, l'inesistenza della prevista pubblicità, che peraltro non sarebbe rilevabile d'ufficio, l'offerta per persona da nominare presentata da un dottore commercialista per conto del ricorrente, la mancanza dell'assenso dei creditori ammessi al passivo ed aventi diritto di prelazione, il termine di pagamento del prezzo protratto per due anni, superiore ai 60 giorni previsti dall'art. 576 c.p.c., il termine di soli tre giorni per le offerte in aumento ed infine l'inesistenza di una vendita senza incanto, arbitrariamente sostituita da una vendita a trattativa privata. La complessa doglianza non è fondata e pertanto non merita accoglimento.

La censura involge, infatti, in questa sede di legittimità, un penetrante riesame del merito sui singoli punti del processo su cui si è già pronunciato il giudice del merito, di per sè inammissibile, ove la decisione sugli elementi di fatto sia sorretta, come nella specie, da congrua, convincente ed idonea motivazione. Il punto centrale della doglianza, che si evidenzia specie nei motivi sette e tredici concerne precipuamente la vendita dell'immobile, disposta e poi revocata, che, secondo i giudici a quo sarebbe una vendita a trattativa privata, come tale contra legem, mentre per il ricorrente si è di fronte ad una vendita senza incanto, concepita e strutturata quest'ultima come un ampio genus, il comune denominatore di qualsiasi vendita forzata purché non sia con incanto. La verità è che, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, con l'espressione vendita senza incanto l'art. 108 l.f. e gli artt. 570 e ss. c.p.c. l'ordinamento non ha inteso riferirsi atecnicamente ad ogni e qualsiasi tipo di vendita giudiziale a carattere residuale purché prescinda dalle formalità caratteristiche della vendita con incanto, ma ad una fattispecie ben precisa che è la vendita senza incanto prevista e regolata dal codice di rito ed espressamente richiamata, anche se considerata con più sfavore dalla legge fallimentare. Appare così evidente che anche la vendita senza incanto ha caratteristiche proprie, specifiche e non va confusa ne' con la vendita a trattativa privata ne' con altre forme di licitazione privata al miglior offerente, ne' infine con altre forme ibride, errate o imprecise di vendita. In questi sensi è ferma la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 108 l.f. consente l'alienazione degli immobili solo nelle forme della vendita forzata con o senza incanto culminate nel decreto di trasferimento mentre non consente la vendita a trattativa privata sicché è illegittimo il provvedimento del giudice delegato che autorizza una vendita che non corrisponda pienamente ad uno dei due tipi, con o senza incanto, espressamente previsti e disciplinati (Cass. 6.1.1979 n. 58; 7.10.1975 n. 3184). Nella specie, come congruamente motivato nel provvedimento impugnato, il G.D. erroneamente dispose la vendita sull'offerta di un commercialista per conto del Grassia autorizzando il curatore alla stipulazione, all'esito del non avvenuto pagamento del prezzo, di una vendita per atto pubblico notarile. E non è chi non veda come il procedimento indicato, anche se poi non realizzato nel caso in esame, sia ontologicamente diverso dalla procedura prevista dall'ordinamento per la vendita senza incanto,anche sotto il profilo dei provvedimenti che prende il giudice dell'esecuzione sul versamento del prezzo. Infine nessun dubbio può continuare a sussistere sulla mancata pronuncia da parte dello stesso giudice delegato del più volte ricordato, ma mai emesso decreto di trasferimento ex art. 586, richiamato espressamente per la vendita senza incanto dal co. 1 dell'art. 574 c.p.c. Poiché la vendita senza incanto ha una sia propria fisionomia e peculiari caratteristiche non rispettate nel caso di specie, nel quale erroneamente si autorizzò una vendita a trattativa privata, tutte le altre ulteriori censure risultano assorbite e superate di fronte alla palese illegittimità del provvedimento del 15.11.1988, correttamente revocato, perché non aveva ottemperato al procedimento specificamente previsto per la vendita senza incanto di beni immobili dall'art. 108 l.f. e dagli artt. 570-575 e 586 c.p.c. Alla stregua di queste considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ( 70.000), oltre a lire 10.000.000 per onorario difensivo.

Così deciso in Roma addì 23.10.1992 nella camera di consiglio della prima sezione civile.