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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18143 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 02 Giugno 1993, n. 6158. Est. De Musis.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità- Ordinanza di vendita - Obbligo di notifica ex art. 108, ultimo comma, R.D. n. 267 del 1942 - Violazione - Fallito - Deduzione di detta violazione - Ammissibilità - Esclusione


Il fallito non è legittimato a far valere la violazione del principio normativo di cui all'art. 108, ultimo comma, del R.D. 15 marzo 1942 n. 267, secondo cui un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile , nonché ai creditori ipotecari iscritti, in quanto detta notifica è prescritta nell'esclusivo interesse dei creditori. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Enzo BENEFORTI Presidente

" Rosario DE MUSIS Rel. Consigliere

" Giovanni OLLA "

" Antonio CATALANO "

" Vincenzo PROTO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

D'AMICO FIORDISAGGIO, elettivamente domiciliato in Roma, c-o Cancelleria presso l'Avv. Esposito Vincenzo, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti.

Ricorrente

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO GIUSEPPE D'AMICO FIORDISAGGIO, in persona del Curatore Dott. Alfredo Scalfati, elettivamente domiciliato in Roma, via M. Zebio n. 43, presso l'Avv. Ettore Visciani che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, e successivamente viene nominato l'Avv. Franco Cannizzaro, elettivamente domiciliato in Roma, via N. Bucchi n. 7, giusta procura speciale per notaio Roberto Di Giovina di Roma, del 30.11.90, Rep. n. 4832; in sostituzione del precedente procuratore costit. Avv. Ettore Viscioni - Deceduto -

Controricorrente

e contro:

MINNI MICHELINO FRANCESCHINO, elettivamente domiciliato in Roma, via V. Montiglio n. 7, presso l'Avv. Enzo Cupitò, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale pervenuta in Cancelleria l'11.9.92, per atti Notar S. Caimmi - di Roma - del 3-4-92 Rep. n. 25253.

Resistente

Avverso il Decreto Tribunale Civile di Roma - Sezione Fallimentare- dep. 30-05-'89.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.2.1993 dal Cons. Rel. Dott. De Musis.

Udito per il ricorrente l'Avv. Esposito che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Udito per il resistente l'Avv. Cannizzato (Fall. D'Amico) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito per il resistente l'Avv. Cupitò (solo con procura) (per Minni Michelino) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice delegato al fallimento di Giuseppe D'Amico Fiordisaggio fissò la vendita di un immobile per il 21.4.1979 e a tale udienza, avendo rilevato che (per errore) nel foglio degli annunzi legali era stato (invece) indicato, quale data della vendita, il 27.4.1979, dispose il rinvio a quest'ultima data e riaprì il termine per la presentazione delle domande di partecipazione all'asta. Alla seconda udienza il giudice dispose l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile a Michelino Franceschino Minni. Avverso tale decreto propose reclamo il fallito, investendo anche i provvedimenti precedenti e preliminari al decreto. Il reclamo fu respinto dal Tribunale di Roma con decreto del 30.5.1989. Avverso questo ha proposto ricorso per cassazione il fallito; ha resistito, con controricorso, il fallimento; si è costituito, mediante deposito della sola procura, il Minni; il ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce che il Tribunale, affermando che il fallito è abilitato a proporre il reclamo previsto dall'art. 26 della legge fallimentare nell'interesse proprio e non in quello della massa, è incorso in violazione dell'art. 100 c.p.c. perché sussiste l'interesse del fallito ad impugnare i provvedimenti relativi all'asta e all'aggiudicazione, nonché in vizio di motivazione perché non ha indicato le conseguenze di detta affermazione nella specie.

Il motivo è inammissibile.

L'affermazione non ha costituito specifica statuizione, ma è stata fatta dal Tribunale solo quale premessa del provvedimento. Non sussiste, pertanto, un interesse alla impugnazione autonoma dell'affermazione, la quale può essere censurata solo se ha costituito il fondamento di una concreta statuizione, a sua volta impugnata.

Con il secondo, il quinto e il sesto motivo, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, si deduce che il Tribunale è incorso, rispettivamente:

a) in violazione dell'art. 156 c.p.c. perché ha ritenuto che il rinvio dell'udienza di asta dal 21 al 17 aprile 1989 aveva sanato, per raggiungimento dello scopo, il vizio di pubblicità consistente nella indicazione, nel foglio degli annunzi legali, quale data di asta, il 27, anziché, come disposto nell'ordinanza di vendita, il 21, laddove lo scopo non poteva considerarsi conseguito perché alla udienza del 21 era presente il solo curatore e perché la successiva udienza avrebbe potuto essere disposta solo previo rinnovo della pubblicità;

b) in vizio di motivazione perché ha omesso di esaminare la doglianza che non fosse stata disposta, a sanatoria del vizio di pubblicità, una nuova, e anche eventualmente diversa, pubblciità, sia obbligatoria che facoltativa;

c) in vizio di motivazione, perché ha omesso di esaminare la doglianza che la pubblicità dev'essere effettuata, come previsto dal combinato disposto degli artt. 576 e 490 c.p.c. e 173 disposizioni di attuazione dello stesso, almeno dieci giorni prima della vendita, e tale periodo non era intercorso tra l'udienza originariamente fissata e quella successiva di rinvio.

I motivi sono infondati.

Il vizio della pubblicità consisteva nel fatto che nel foglio degli annunzi legali era stata indicata, quale data della vendita, una udienza diversa, e successiva rispetto a quella invece fissata nell'ordinanza di vendita.

Il contesto del provvedimento impugnato evidenzia che ciò che il Tribunale ha inteso affermare è che il rinvio dell'udienza di vendita, determinando la coincidenza di questa con quella indicata nel foglio degli annunzi legali, ha fatto venir meno gli effetti pregiudizievoli che il vizio di pubblicità avrebbe altrimenti provocato.

E siffatto rilievo è giuridicamente corretto.

Il vizio avrebbe precluso, a coloro che della vendita avessero avuto notizia solo tramite la pubblicità nel foglio degli annunzi legali, la partecipazione alla vendita che fosse stata effettivamente tenuta nella diversa e precedente udienza indicata nell'ordinanza. E proprio tale pregiudizio ha evitato il rinvio, poiché con questo è venuta a coincidere l'udienza indicata nella citata pubblicità con quella in cui si è effettivamente tenuta la vendita. Il vizio, cioè, è rimasto meramente formale, senza effetti pregiudizievoli, e ciò equivale a dire che la pubblicità ha raggiunto lo scopo che con essa si intende perseguire, e pertanto il rinvio dell'udienza di vendita, proprio perché ha consentito che detto scopo fosse raggiunto, non imponeva un nuova o diversa forma di pubblicità.

Con il terzo motivo si deduce che il Tribunale, affermando insussistente l'obbligo della notifica dell'ordinanza di vendita al fallito, e, conseguentemente, insussistente la relativa omissione, è incorso in falsa applicazione dell'art. 108 della legge fallimentare e in vizio di motivazione perché la notifica al debitore (esecutato) è prevista dal codice di rito e tale disciplina deve ritenersi richiamata dagli artt. 105 e 108 della legge fallimentare. Il motivo è infondato.

La disciplina processuale dell'esecuzione forzata, difatti, non prevede che l'ordinanza di vendita debba essere notificata (anche) al debitore esecutato (art. 569, quarto comma, c.p.c.). Peraltro l'art. 105 della legge fallimentare rinvia alle norme del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione subordinatamente alla compatibilità di queste con le disposizioni fallimentari specifiche: e pertanto il rinvio non comprende la norma processuale relativa ai soggetti ai quali dev'essere notificata l'ordinanza di vendita, poiché la individuazione degli stessi è espressamente fatta dall'art. 108, quarto comma, della legge fallimentare, il quale non annovera, tra di essi, il fallito. Con il quarto motivo si deduce che il Tribunale, affermando che la omissione della notifica dell'ordinanza di vendita ai creditori indicati nell'art. 108, quarto comma, della legge fallimentare non può essere fatta valere dal fallito poiché costui non ha interesse ad eccepirla, è incorso, in falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 108 della legge fallimentare perché detta omissione concreta una nullità insanabile, rilevabile anche di ufficio. Il motivo, è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, dalla quale, in difetto di nuove argomentazioni, che non siano state già esaminate, non v'è motivo per discostarsi, è, difatti, nel senso che il fallito non è legittimato a far valere la violazione del principio normativo di cui all'art. 108, ultimo comma, del R.D. 16.3.1942 n. 267, secondo cui un estratto dell'ordinanza che dispone la vendita è notificato dal curatore a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sull'immobile nonché ai creditori ipotecari iscritti, in quanto detta notifica è prescritta nell'esclusivo interesse dei creditori (Cass. 20.11.1987 n. 8558). Con il settimo motivo si deduce che il Tribunale è incorso in vizio di motivazione perché ha rimesso al giudice delegato di provvedere sull'istanza di sospensione della vendita, laddove sarebbe stato opportuno che avesse provveduto esso stesso.

Il motivo è inammissibile perché non investe la "ratio decidendi", consistita nel rilievo che la rimessione al giudice delegato era imposta dall'art. 108 della legge fallimentare, il quale dispone che può sospendere la vendita "il giudice che procede" alla stessa, e cioè il giudice delegato.

Il ricorso dev'essere pertanto respinto; il soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di lire 167.500 per spese e di lire 1.500.000 per onorari a favore del resistente fallimento, e di lire 10.000 per spese e di lire 1.000.000 per onorari a favore del resistente Minni Michelino.

Così deciso il 26.2.1993.