Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18100 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Marzo 1994, n. 2754. Est. Nardino.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili Vendita di un immobile - Sospensione - Cauzione depositata per l'offerta di acquisto - Ritiro a seguito di ordine di restituzione - acquiescenza dell'aggiudicatario al provvedimento di sospensione - Configurabilità - Esclusione



In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il giudice delegato, nel disporre la sospensione della vendita di un immobile (art. 108, terzo comma, legge fall.), ordini la restituzione della somma depositata quale cauzione per l'offerta di acquisto, il ritiro di tale somma non costituisce manifestazione univoca della volontà dell'aggiudicatario di prestare acquiescenza al provvedimento di sospensione a lui sfavorevole, integrando unicamente l'adempimento dell'obbligo di ottemperare alla disposizione impartita dal giudice alla cancelleria. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente

" Renato BORRUSO Consigliere

" Pellegrino SENOFONTE "

" Salvatore NARDINO Rel. "

" Massimo BONOMO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

LA INIZIATIVA CAVESE S.R.L., elett.te dom.to in Roma, Via S. Maria Maggiore n. 112 presso lo studio dell'Avv. Di Lauro A. rapp.to e difeso dall'Avv. Massimo Di Lauro giusta delega a margine del ricorso

Controricorso

contro

FIMIANI GIOVANNI, in nome proprio e n.q. di A.U. della fallita S.p.A CO.FI.MA. P.S. Mancini n. 12 presso l'Avv.to Gaetano Gaeta, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

e

CURATELA FALL.TO CO.FI.MA. S.p.A., elett.te dom.to in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2 presso l'Avv. Francesco Zappalà, rapp.to e difeso dall'Avv. Alberto Amatucci, giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso il provvedimento del Tribunale di Salerno Sez. Fallimentare Depositato il 24.12.91.

Sono presenti per il ricorrente l'Avv. Di Lauro.

Per il resistente l'Avv. Gaeta per Fimiani e Avv. Amatucci per la curatela.

Il Cons. Dott. Nardino svolge le relazione.

La difesa del ricorrente chiede accoglimento.

Le difese dei resistenti chiedono inammissibilità del ricorso (l'Avv. Gaeta) e rigetto (l'Avv. Amatucci).

Il P.M. Dott. Lupi Conclude per inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento del 14 ottobre 1990 il giudice del Tribunale di Salerno delegato al fallimento della CO.FI.MA. s.p.a. dispose la vendita ai pubblici incanti, al prezzo base di L. 4.551.720.000, di un lotto dei beni di pertinenza del fallimento, costituito da un complesso industriale sito in Cava dei Tirreni. Andata deserta l'asta del 21 febbraio 1990, il G.D. fissò una nuova asta, con prezzo - base invariato, per il giorno 3 ottobre successivo, con esito parimenti infruttuoso. Venne quindi disposto un terzo esperimento d'asta per il 27 novembre 1991, all'esito del quale il complesso immobiliare venne aggiudicato alla Iniziativa Cavese s.r.l. per il prezzo di L. 4.601.720.000. -

Lo stesso giorno pervenne al G.D. una istanza del sig. Giovanni Fimiani, amministratore unico della società fallita, il quale, deducendo l'inattendibilità della perizia di stima dell'immobile, chiese che, sospesa la vendita, fosse disposta una nuova perizia. Il G.D. rigettò l'istanza.

Contro tale provvedimento il Fimiani, in proprio e nella suindicata qualità, propose reclamo al Tribunale di Salerno, denunziando difetto di motivazione e violazione dell'art. 108 L. Fall. -

Il Tribunale, con provvedimento del 24 dicembre 1991, accolse il reclamo ed escluse "dalla procedura s.r.l. Iniziativa Cavese perché non legittimata, in quanto priva di un interesse giuridico tutelabile"; revocò il provvedimento impugnato e sospese la vendita in corso fino all'esito di una nuova consulenza estimativa dell'immobile; ordinò infine la restituzione alla società aggiudicataria delle somme da questa depositate.

Contro tale pronuncia la Iniziativa Cavese s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Hanno resistito con controricorso la curatela del fallimento della CO.FI.MA. s.p.a. nonché Giovanni Fimiani, in proprio e quale amministratore unico della società fallita.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Va preliminarmente esaminata l'eccezione di improponibilità del ricorso per cassazione, sollevata dal Fimiani in base all'assunto che la Iniziativa Cavese, avendo ritirato "il deposito cauzionale dell'offerta di acquisto", avrebbe prestato acquiescenza al provvedimento impugnato.

L'eccezione è priva di fondamento.

Poiché il decreto del Tribunale contiene - tra le altre statuizioni - l'ordine di "restituzione alla società aggiudicataria delle somme da questa depositate", è evidente che il "ritiro" di tali somme, lungi dal costituire manifestazione univoca della pretesa volontà dell'aggiudicataria di prestare acquiescenza al provvedimento ad essa sfavorevole, non può avere altro significato che quello di adempimento dell'obbligo di ottemperare ad una disposizione impartita dal giudice alla cancelleria. I resistenti omettono, peraltro, di considerare che, nel ricevere in restituzione il deposito cauzionale, la Iniziativa Cavese formulò espressa riserva di ricorso per cassazione; e questa riserva, eliminando ogni dubbio sulla reale intenzione della parte, concorre a dimostrare l'inconsistenza dell'eccezione in esame. II) La ricorrente censura il decreto del Tribunale per i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 24 Cost., 100 e 586 c.p.c., 26 L. Fall. - Il Tribunale ha erroneamente "negato all'attuale ricorrente un interesse giuridicamente tutelabile in sede di riesame del provvedimento del G.D.", con il quale era stata rigettata l'istanza di sospensione della vendita. L'aggiudicazione al migliore offerente attribuisce, infatti, al medesimo "un diritto soggettivo perfetto, ossia il diritto al trasferimento del bene, che è solo condizionato al non verificarsi di determinate previsioni legislative". 2) Violazione degli artt. 23, 26 e 108 L. Fall. - Il Tribunale ha illegittimamente esercitato il potere di sospensione della vendita, in sostituzione del G.D., avanti al quale avrebbe dovuto rimettere le parti.

3) Violazione dell'art. 108 - 3 comma L. Fall. - La documentazione in atti, in base alla quale il Tribunale di Salerno ha ritenuto che il valore dell'immobile in vendita fosse notevolmente maggiore del prezzo di aggiudicazione è costituita da due perizie di parte anteriori al fallimento della CO.FI.MA, palesemente inattendibili, perché smentite dala perizia successiva disposta dal G.D., nonché dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Cava dei Tirreni in data 16-03-83, con la quale era stata adottata una variante al piano regolatore, che "si limitava ad avallare una situazione di fatto emergente tra e negli impianti produttivi ivi insediati...". Il Tribunale ha omesso di considerare circostanze decisive, quali l'infruttuoso esperimento di due tentativi di vendita del complesso immobiliare, il deterioramento derivante dallo stato di abbandono degli impianti, la mancanza di "attendibili previsioni in ordine ad un più favorevole andamento della gara" e la conseguente "inopportunità di una sospensione della vendita".

IV) Il ricorso non merita accoglimento.

È vero che la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte considera decisorio e definitivo, siccome incidente su diritti soggettivi (e quindi ricorribile per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost.), il provvedimento pronunciato dal Tribunale fallimentare su reclamo contro il decreto del giudice delegato in materia di sospensione della vendita ai sensi dell'art. 108 - 3 comma L. Fall. (cfr. Cass. nn. 5437-78, 322-81, 3265-83, 9737-90, 13258-91, 930-92, 2420-92, 3916-92); ed è altresì vero che recenti attribuiscono all'aggiudicatario del bene oggetto di vendita fallimentare una posizione di diritto soggettivo e la conseguente legittimazione a proporre reclamo al Tribunale contro il provvedimento del G.D. che abbia sospeso la vendita e, successivamente, il ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale che, giudicando sul reclamo, abbia inciso negativamente su tale posizione giuridica (cfr. sul punto, espressamente, Cass. nn. 13258-91, 2420-92, citt. nonché, implicitamente, le sentenze nn. 8665-92, 11194-92, 11887-92, tutte pronunciate su ricorsi degli aggiudicatari).

Ritiene tuttavia il Collegio che l'errore denunciato dal ricorrente con il primo motivo è del tutto privo di rilevanza e non può quindi condurre all'annullamento del decreto impugnato, perché non ha impedito alla Iniziativa Cavese di intervenire in camera di consiglio e di esporre compiutamente le proprie difese, in contraddittorio con i controinteressati, sia in forma orale che a mezzo di prove scritte, autorizzate a richiesta della stessa società (v. verb. 20-12-91). Non si è, dunque, verificata alcuna violazione del diritto di difesa dell'aggiudicataria, per avere la medesima partecipato all'intero procedimento sorto a seguito dell'istanza di sospensione della vendita presentata dal Fimiani, prima opponendosi (vittoriosamente) a tale istanza, rigettata dal G.D., poi resistendo al reclamo del Fimiani avanti al Tribunale di Salerno ed, infine, proponendo il seguente ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale lo stesso Tribunale, revocato il provvedimento del G.D., ha disposto la sospensione della vendita e la "esclusione" della procedura della Iniziativa Cavese.

In definitiva, le statuizioni censurate con il primo mezzo sono improduttive di effetti concreti rispetto al procedimento svolto davanti al G.D. ed al Tribunale fallimentare, e del pari irrilevanti rispetto al presente giudizio di legittimità, ritenendo la Corte ammissibile il ricorso per cassazione dell'aggiudicataria e quindi esaminabili le ragioni di doglianza che investono il contenuto e l'oggetto della decisione impugnata.

V) Tali censure, peraltro, sono prive di fondamento. Quanto all'asserito difetto di potere del Tribunale di disporre direttamente la sospensione della vendita (rectius: delle operazioni di formale e definitivo trasferimento del bene all'aggiudicatario), in accoglimento del reclamo contro il provvedimento del G.D. che abbia negato la sospensione, osserva il Collegio come le norme, di cui si denuncia la violazione con il secondo motivo di ricorso, conducano all'opposta conclusione. Se si riconosce, infatti, che al Tribunale, organo sovrano della procedura fallimentare, compete - tra gli altri poteri indicati nell'art. 23 L. Fall. - anche quello di sindacare in sede di reclamo, sotto il profilo della legittimità e del merito, i provvedimenti del giudice delegato, non è sostenibile che ad esso sia precluso pronunciare provvedimenti diversi da quelli adottati dal G.D. e sottoposti a riesame a mezzo del reclamo. L'opinione della ricorrente, secondo cui il Tribunale dovrebbe limitarsi a rimettere le parti davanti al G.D. (cui competerebbe adottare, nel merito, un provvedimento diverso), è del tutto priva di riscontri normativi ed anzi appare in palese contrasto con fondamentali principi del sistema di controlli delineato dalla legge fallimentare (cfr. Cass. n. 3482-91).

Anche il secondo motivo deve essere, pertanto, rigettato. VI) Nè merita diversa sorte il terzo mezzo, per disattendere il quale è sufficiente osservare che le censure dedotte attengono all'interpretazione e valutazione delle circostanze di fatto prospettate dal reclamante, che hanno indotto il Tribunale a ritenere, nella specie, sussistente il presupposto di cui all'art. 108 - 3 comma L. Fall. (notevole inferiorità del "prezzo offerto" rispetto a "quello giusto") ed a disporre la sospensione della vendita, in tal senso riformando l'opposto provvedimento del G.D. - È, invero, palese il tentativo della ricorrente di ottenere, in sede di legittimità, un inammissibile riesame ed un diverso apprezzamento del contenuto e dell'efficacia probatoria (quanto al valore effettivo dell'immobile oggetto della vendita) dei documenti prodotti dal reclamante e richiamati dal Tribunale nella motivazione del decreto (con chiaro riferimento al verbale di udienza, in calce al quale il provvedimento è stato esteso ed in cui i documenti stessi sono elencati).

Il Tribunale ha evidentemente ritenuto che le circostanze sopravvenute alla stima dell'immobile in sede fallimentare (ed in particolare la variante del P.R.G. di Cava dei Tirreni, con la quale era stata modificata in melius la destinazione urbanistica della zona in cui è sito il complesso immobiliare) avessero decisivamente influito sul valore del medesimo, creando una rilevante sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e quello "giusto".

Tale soluzione, improntata a discrezionalità e sufficientemente (pur se sinteticamente) motivata nei termini anzidetti, si sottrae al sindacato di questa Corte, avuto anche riguardo al principio recentemente affermato dalle Sezioni Unite Civili (sent. n. 5888-92) secondo il quale con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost. possono dedursi soltanto violazioni della legge regolatrice del rapporto sostanziale o della legge regolatrice del processo, e non anche censure concernenti la completezza o sufficienza della motivazione, salva l'ipotesi (nella specie non prospettata e, comunque, non ricorrente) di totale inesistenza, di mera apparenza o di assoluta incomprensibilità della motivazione stessa.

VII) al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore di ciascuna delle parti ricorrenti, nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio alle parti resistenti, liquidate rispettivamente in L. 235.000 - e in L. 121.000 -, oltre L. 2.000.000 (duemilioni) per onorario a favore di ciascuna di esse.

Così deciso in Roma il 17 maggio 1993.