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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18097 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 13 Luglio 1994. Est. De Musis.

Concordato preventivo - Organi - Giudice delegato Concordato con cessione di beni - Bene - Vendita da parte del giudice delegato - Sospensione dopo l'aggiudicazione ed il versamento del prezzo - Ammissibilità - Condizione


Al giudice delegato al concordato con cessione di beni, il quale provveda, in virtù di attribuzioni di potere contenute nella sentenza di omologazione oppure su richiesta del liquidatore, alla vendita di un bene, compete il potere di disporre la sospensione della stessa, ai sensi dell'art. 108, terzo comma, della legge fallimentare, anche dopo l'aggiudicazione e fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ. ed ancorché l'aggiudicatario abbia effettuato il versamento del prezzo, allorché, sulla base di una offerta in aumento, anche inferiore al sesto, o di altre circostanze, si convinca che il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente

" Renato BORRUSO Consigliere

" Rosario DE MUSIS Rel. "

" Giulio GRAZIADEI "

" Mario CICALA "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.R.L. MANTA in persona dell'amm.re unico, elett.te dom.ta in Roma via Pierluigi da Palestrina 47 c-o lo studio Francesco Paolo Iossa, rappr.to e difesa dall'avv.to Giorgio Tarzia e Renzo Gardin giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

CONCORDATO PREVENTIVO SAS NUOVA CEDAS DI DAL MASO FLAVIO E C. in persona del Commissario Giudiziale Ermes Fedetto, e CONCORDATO PREVENTIVO SAS NUOVA CEDAS DI DAL MASO FLAVIO E C. in persona del liquidatore Giudiziale Adriano Revelante. elett.te dom.ti in Roma via Mascagni 154 c-o l'avv.to Paolo Vitucci che li rappr.to e difende unitamente all'avv.to Lino Guglielmucci giusta delega in calce al controricorso.

Controricorrente

avverso il decreto del Tribunale di Padova emesso il 22.10.90;

sono presenti per il ric. l'avv.to Gardin

per il res. l'avv. Guglielmucci

il cons. dr. De Musis svolge la relazione

la difesa del ric. chiede accoglimento

la difesa del res. chiede rigetto

il P.M. dott. Tondi conclude per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su istanza del liquidatore del concordato preventivo con cessione dei beni al quale era stata ammessa la s.a.s. "Nuova Cedas" il giudice delegato alla procedura dispose la vendita di un compendio immobiliare di tale società, e dopo che, a seguito di incanto, era risultata aggiudicatoria la s.r.l. "Marta", essendo pervenuta un'offerta considerata più vantaggiosa, sospese la vendita ai sensi dell'art. 108, terzo comma, della legge fallimentare. L'aggiudicatoria propose, avverso il provvedimento di sospensione, reclamo, che il Tribunale di Padova respinse, con decreto del 22.10.1990. rilevando:

che i tre istituti fallimentari - fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa - sono intesi tutti a soddisfare i creditori mediante esecuzione generalizzata, sotto il controllo degli organi del fallimento, sui beni del debitore, e pertanto la circostanza che la disciplina specifica del concordato non richiami l'art. 108 della legge fallimentare, il quale consente la sospensione della vendita, non esclude che la menzionata "ratio" comune dei tre istituti imponga di ritenere tale norma applicabile al concordato preventivo per analogia;

che la sospensione può essere disposta fino a quando non sia emesso il decreto di trasferimento, pur se sia stato pagato integralmente il prezzo; che il decreto del giudice delegato doveva ritenersi motivato "per relationem" sulle ragioni contenute nella richiesta del liquidatore, confermata dal Comitato dei creditori;

che la nuova offerta era più vantaggiosa perché conteneva la proposta di pagare lire 76.000.000 in più e l'impegno ad eseguire lavori (smantellamento dei fondi ed eliminazione dei residui tossici della lavorazione della ceramica) che l'aggiudicatoria chiedeva fossero eseguiti dal concordato e che comportavano spese, oltre che rilevanti, di difficile quantificazione preventiva. Ha proposto ricorso per cassazione la soccombente; ha resistito, con controricorso, il concordato; la ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce che il Tribunale, affermando che l'art. 108, terzo comma, della legge fallimentare, il quale consente la sospensione della vendita, è applicabile per analogia al concordato con cessione dei beni, è incorso in violazione e falsa applicazione di tale norma.

Il ricorso all'analogia, difatti, è escluso dall'art. 14 delle preleggi per le leggi eccezionali, e tra queste deve comprendersi la citata norma perché: fa parte delle specifiche disposizioni (articoli da 106 a 109) che derogano al procedimento di vendita perché sono poste dopo la norma (art. 105) che richiama integralmente la disciplina processuale ordinaria sull'esecuzione; è di natura processuale, e quindi di ordine pubblico.

Il potere che la norma in esame consente, inoltre, non può considerarsi compreso tra i poteri del giudice delegato al concordato preventivo, perché a costui - al contrario del giudice delegato al fallimento, al quale competono i più ampi poteri per la liquidazione dell'attivo - è demandata la mera sorveglianza dell'adempimento degli obblighi concordatari e, in caso di concordato con cessione di beni, la mera sorveglianza della gestione da parte del liquidatore. Il motivo è infondato.

È pacifico in causa: a) che con la sentenza di omologazione il Tribunale (tra l'altro) ha rimesso al giudice delegato "di stabilire con successivi provvedimenti, ogni precisa modalità di esecuzione", b) che, comunque, il giudice delegato ha disposto la vendita all'incanto su istanza del liquidatore.

Sia sotto il profilo dell'investimento diretto da parte del Tribunale (il quale potendo determinare le modalità della liquidazione ha provveduto incaricandone il giudice delegato, a norma dell'art. 182 L.F.) - sia sotto il profilo dell'investimento indiretto - da parte del liquidatore: facoltà che a costui certamente competeva, non ostandovi alcun divieto posto dalla legge - il giudice delegato correttamente ha disposto la vendita. La questione da risolvere consiste pertanto nello stabilire se il giudice che abbia esercitato il potere - legittimo - di disporre la vendita all'incanto, abbia, per ciò stesso, il potere di sospendere la vendita, potere, questo, che secondo l'art. 108 della legge fallimentare, spetta al giudice delegato al fallimento. La questione non va risolta sulla base dell'applicabilità o no dell'analogia, bensì sulla base dell'ampiezza dei poteri spettanti al giudice investito della vendita.

E ciò perché costui ha provveduto, non esercitando poteri che gli competono direttamente - questi sono limitati, come emerge dalla norma che li contempla, l'art. 185 della legge fallimentare, il quale, trattando dell'esecuzione del concordato, dispone che il commissario giudiziale "deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori " - bensì esercitando poteri che gli derivavano dall'investitura da parte di altri - non importa se il Tribunale o il liquidatore.

È la suddetta attribuzione di funzioni, cioè, che viene a costituire la fonte dei poteri in esame.

Ora poiché non risulta che la suddetta attribuzione contenga limitazioni specifiche, ne consegue che essa ha investito il giudice di tutti i poteri - inerenti allo specifico atto di esecuzione - che gli spetterebbero ove a ciò avesse provveduto quale giudice delegato al fallimento.

La conclusione trova fondamento nel rilievo che, attuando il concordato un'esecuzione non singola, ma collettiva, e cioè a favore di tutti i creditori, i poteri che si intendevano conferire con l'attribuzione del potere di stabilire le modalità di esecuzione non potevano che essere quelli che spetterebbero al giudice - che ordinariamente - provvede a tale forma di esecuzione, e cioè al giudice delegato al fallimento.

Costituisce conferma di tale conclusione il rilievo che i provvedimenti che il giudice (delegato come sopra) dispone possono essere impugnati (come è avvenuto nella specie) con il reclamo ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, e cioè con il rimedio che l'ordinamento appresta avverso i provvedimenti del giudice delegato al fallimento, e non invece con le impugnazioni ordinarie, esperibili avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (singola).

Nè il potere di sospensione della vendita potrebbe ritenersi escluso in base alla seguente considerazione: poiché esso è previsto solo da una norma fallimentare, l'art. 108, e questa non è compresa tra le norme del fallimento alle quali rinvia la disciplina del concordato preventivo, il giudice (già delegato a questo) che - su incarico del Tribunale o del liquidatore - provveda alla vendita non potrebbe essere investito, mediante delega, di poteri più estesi rispetto a quelli che ad esso, quale giudice delegato al concordato preventivo, spetterebbero.

Come è stato più sopra rilevato, difatti, a quest'ultimo giudice non compete alcun potere autonomo in fase di esecuzione del concordato, e la norma di rinvio che si invoca a favore della limitazione, e cioè l'art. 169 della legge fallimentare, non attiene ai poteri del giudice nella fase di esecuzione del concordato. La norma, difatti, è posta non a chiusura della disciplina concordataria, ma a chiusura del capo di tale disciplina avente ad oggetto (solo) "gli effetti dell'ammissione al concordato preventivo", tanto che il rinvio, che la norma contiene, si riferisce a (parte de) lle disposizioni del fallimento comprese sotto la sezione riguardante "gli effetti del fallimento per i creditori": il rinvio, quindi, e le eventuali limitazioni ad esso connesse, non solo non attiene ai poteri del giudice, ma è limitato alla disciplina del concordato nella fase anteriore all'omologazione. Nei sensi indicati dev'essere pertanto corretta la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., potendo desumersi, da quando sopra, il seguente principio: al giudice (già) delegato al concordato con cessione di beni, il quale provveda, in virtù di attribuzioni di potere contenuta nella sentenza di omologazione oppure su richiesta del liquidatore, alla vendita di un bene, compete (altresì) il potere di disporre la sospensione della stessa, ai sensi dell'art. 108, terzo comma, della legge fallimentare.

Con il secondo motivo si deduce che il Tribunale, affermando che la sospensione della vendita può essere disposta finché non venga emesso il decreto di trasferimento, è incorso in violazione e falsa applicazione dell'art. 108 della legge fallimentare: perché la sospensione non può essere disposta dopo l'aggiudicazione dal momento che la norma condiziona la sospensione alla inadeguatezza del prezzo "offerto", e tale locuzione non può che individuare il prezzo anteriore all'aggiudicazione, in quanto quello successivo a questa è (non "offerto" ma) "dovuto", tanto che dopo il versamento dello stesso residua solo l'obbligo del giudice di emettere il decreto di trasferimento; perché il versamento del prezzo, esaurendo l'obbligo dell'aggiudicatario, rende il diritto di costui "quesito", e quindi non più rimovibile.

Il motivo è infondato.

L'orientamento di questa Corte, anche recente, è nel senso che la facoltà di sospensione della vendita, prevista dall'art. 108, terzo comma, della legge fallimentare, può essere esercitata anche dopo l'aggiudicazione e fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento di cui l'art. 586 c.p.c. ed ancorché l'aggiudicatario abbia effettuato il versamento del prezzo (cass. 7.7.1993 n. 7453). La rilevanza dell'argomento letterale, peraltro, sulla quale è sostanzialmente basata la censura, è stata anch'essa esaminata da questa Corte, la quale ha ritenuto che "la funzione pubblicistica inerente all'intera procedura fallimentare ed alla sua fase liquidativa volta alla realizzazione massima per la soddisfazione dei creditori concorrenti, nonché l'impulso di ufficio e il carattere autoritativo, che dominano la procedura, giustificano sia il superamento dell'interpretazione letterale dell'articolo, consentendo, con un'interpretazione estensiva, di considerare il termine "vendita", cui applicare la sospensione, come indicativo dell'intero ciclo procedurale destinato a concludersi con il trasferimento della proprietà, sia il riconoscimento che l'espressione "prezzo offerto", utilizzata nel terzo comma dell'articolo, sia indicativo della normalità della sospensione, senza che da esso possano derivare preclusioni temporali all'esercizio del potere di sospensione prima che il ciclo procedurale di liquidazione, relativo al singolo bene, sia esaurito con il decreto di trasferimento (cass. 27.2.1992 n. 2420). Il riportato orientamente evidenzia che il diritto è acquistato dall'aggiudicataria solo con il provvedimento di trasferimento. Va aggiunto, sul punto, che se il versamento del prezzo rendesse il diritto dell'aggiudicatario "quesito", e quindi non più rimovibile, si consentirebbe all'aggiudicatario, che provveda immediatamente a detto versamento, di impedire le offerte in aumento, e ciò in violazione dell'art. 584 c.p.c., che consente tali offerte, norma, questa, alla quale (anche) rinvia l'art. 105 della legge fallimentare, che dispone che alle vendite "si applicano le disposizioni del codice di procedura civile relative al processo di esecuzione...".

Con il terzo motivo si deduce che il Tribunale, affermando che la nuova offerta era più vantaggiosa perché conteneva la proposta di pagare lire 76.000.000 in più e l'impegno ad eseguire lavori (necessari per la consegna del compendio immobiliare) che (l'aggiudicataria aveva chiesto fossero eseguiti dal concordato e che) comportavano spese, oltre che rilevanti, di difficile quantificazione preventiva, è incorso in vizio di motivazione: perché l'art. 108 della legge fallimentare, condizionando la sospensione al fatto che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, non può che essere inteso nel senso che il nuovo prezzo offerto dev'essere superiore del sesto a quello di aggiudicazione, dal momento che altrimenti si eluderebbe l'art. 584 c.p.c., che subordina la validità dell'offerta in aumento all'offerta di un prezzo che sia maggiorato nella misura minima indicata; perché è irrilevante, al fine, l'onerosità delle spese necessarie per la consegna dell'immobile.

Il motivo è infondato.

L'art. 108, terzo comma, della legge fallimentare, consentendo la sospensione della vendita allorché il giudice ritenga che "il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto", pone come decisivo della sospensione il convincimento del giudice su tale sproporzione.

Consegue che mentre l'offerta in aumento che evidenzi detta sproporzione è sufficiente a fondare detto convincimento, a questo il giudice può pervenire anche sulla scorta di un'offerta di ammontare inferiore a quello derivante dall'aumento del sesto, se individui altre circostanze che quel convincimento sorreggano o concorrono a sorreggere.

Va difatti considerato che, al fine dell'esercizio del potere di sospendere la vendita, le offerte in aumento del prezzo rilevano non come condizioni per procedere ad una nuova gara, ma solo come indici della sproporzione - difetto - del prezzo raggiunto dall'immobile rispetto a quello giusto (Cass. 3.11.1992 n. 11887). È infine infondata l'ulteriore censura che, al fine di accertare se il nuovo prezzo offerto legittimi l'esercizio della facoltà di sospensione, non possa tenersi conto dell'accollo, da parte dell'offerente, delle spese occorrenti per la consegna dell'immobile in quanto esse (formalmente) non sono comprese nel prezzo stesso. Se questo, difatti, di regola consiste in una somma determinata, non è escluso che possa avere quale componente l'assunzione di un'obbligazione di natura patrimoniale da parte del compratore, se tale obbligazione sia assunta quale integrante il corrispettivo della vendita.

Correttamente pertanto è stata considerata componente del prezzo (la somma corrispondente al) l'obbligazione, che l'acquirente aveva assunto, di liberare l'immobile venduto da impedimenti alla utilizzazione di questo stesso, perché, altrimenti di dette obbligazioni sarebbe rimasto onerato il venditore (concordato). Il ricorso dev'essere pertanto respinto.

Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese processuali.

Così deciso il 31.1.1994