Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18096 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 15 Febbraio 1995, n. 1618. Est. Graziadei.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di mobili - Mobili iscritti in pubblici registri - Vendita - Preventivo avviso al creditore con diritto di prelazione sugli stessi - Necessità - Vendita senza incanto - Consenso di detto creditore - Necessità



L'art. 108 della legge fallimentare, nella parte in cui subordina la vendita di beni immobili al preventivo avviso al creditore ammesso al passivo con diritto di prelazione sui medesimi, ed altresì esige, per la vendita senza incanto, il suo consenso, pone regole correlate al regime di pubblicità previsto per detti beni ed alla natura della garanzia che essi offrono, e, pertanto, deve ritenersi operante, per analogia, pure con riguardo ai mobili iscritti in pubblici registri, soggetti, sotto gli indicati profili, a disciplina in tutto similare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Michele CANTILLO Presidente

" Mario Rosario VIGNALE Consigliere

" Ernesto LUPO "

" Alberto PIGNATARO "

" Giulio GRAZIADEI Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.P.A. AEROPORTO DI VILLANOVA D'ALBENGA, in persona del legale rappresentante geom. Mauro Zunino, elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso l'Avv. Mario Contaldi, che, con l'Avv. Giancarlo Salomone, la difende per procura a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO DELLA S.R.L. SAEP, in persona del Curatore dott. Elio Milano, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n. 34, presso l'Avv. Franco Garcea, difeso dall'Avv. Aldo Fioretta per procura a margine del controricorso;

Resistente

per la cassazione del decreto del Tribunale di Torino, Sezione fallimentare, depositato il 6 febbraio 1993;

sentito il Cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa, nonché il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO - DIRITTO

- che il Giudice del Tribunale di Torino, delegato al fallimento della S.r.l. SAEP, con decreto del 21 febbraio 1992, ha disposto la vendita a trattativa privata di un aeromobile di detta Società;

- che la S.p.a. Aeroporto di Villanova d'Albenga ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare, deducendo la nullità di tale provvedimento, in quanto avrebbe dovuto essere preceduto dal suo assenso, in veste di titolare di credito ammesso al passivo (per lire 30.516.855) con privilegio speciale, secondo le disposizioni dell'art. 108 della citata legge;

- che il Tribunale di Torino, Sezione fallimentare, con decreto del 6 febbraio 1993, ha respinto il reclamo, sul rilievo che il menzionato art. 108, inerente alla vendita di beni immobili, non è estensibile, nemmeno in via analogica, alla vendita di mobili iscritti in pubblici registri, la quale resta soggetta alle modalità poste dal precedente art. 106 per i beni mobili;

- che la Società Aeroporto di Villanova, con atto notificato il 16 aprile 1993, ha chiesto la cassazione del decreto del Tribunale, rinnovando l'affermazione dell'applicabilità dell'art. 108 della legge fallimentare;

- che il Curatore ha replicato con controricorso;

- che la ricorrente ha depositato memoria;

- che il ricorso è ammissibile, a norma dell'art. 111 della Costituzione, perché il provvedimento denunciato, adottato a chiusura di un incidente di tipo contenzioso sulla legittimità dell'atto esecutivo del Giudice delegato, ha portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo (sostanziali s processuali), nel rapporto fra il creditore reclamante e gli altri creditori, nonché il fallito (rappresentati dal Curatore), e, inoltre, non è altrimenti impugnabile (v., da ultimo, Cass. n. 4893 del 23 aprile 1992);

- che l'art. 108 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui subordina la vendita di beni immobili al preventivo avviso al creditore ammesso al passivo con diritto di prelazione sui medesimi, ed altresì esige, per la vendita senza incanto, il suo consenso, pone regole correlate al regime di pubblicità previsto per detti beni ed alla natura della garanzia che essi offrono, di modo che in linea con l'orientamento già espresso da questa Corte con le sentenze n. 2252 del 2 aprile 1985 e n. 1013 del 15 marzo 1975, deve ritenersi operante, per analogia, pure con riguardo ai mobili registrati, soggetti, sotto gli indicati profili, a disciplina in tutto similare;

- che l'applicabilità della riportata norma nella concreta vicenda discende dalla circostanza che il privilegio "ex" art. 1023 n. 1 cod. nav., con il quale pacificamente il credito della Società istante è stato ammesso al passivo fallimentare, rientra tra le cause di prelazione (art. 2741 secondo comma cod. civ.), ed inoltre, essendo privilegio di tipo speciale, integra prelazione "sul bene";

- che, pertanto, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato deve essere annullato, per un riesame in sede di rinvio, da parte dello stesso Tribunale fallimentare (funzionalmente competente), in distinta composizione, che si conformi al principio sopra enunciato;

- che al Giudice di rinvio è opportuno affidare anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Torino in altra composizione.

Roma, 21 ottobre 1994.