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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18093 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 09 Settembre 1996. .

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - Trasferimento all'acquirente di beni dal fallimento prima del decreto che dichiari esecutivo lo stato passivo - Decreto relativo - Impugnabilità - Soggetti legittimati


Qualora il decreto di trasferimento all'acquirente della proprietà di beni venduti dal fallimento venga emesso dal giudice delegato prima del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, previsto dall'art. 97 legge fallimentare, sono legittimati ad impugnarlo tutti i creditori, compresi gli ipotecari, che hanno presentato domanda di ammissione al passivo, senza che si possa pretendere la sospensione, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., del procedimento instaurato con il reclamo avverso il decreto di trasferimento summenzionato in attesa che la qualità di creditore ipotecario sia definitivamente accertata in sede di verifica dei crediti. (massima ufficiale)