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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18092 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 09 Settembre 1996. .

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - Trasferimento all'acquirente di beni immobili del fallito - Decreto relativo - Impugnabilità - Reclamo al tribunale - Ammissibilità


Il provvedimento con il quale il giudice delegato, prima dell'integrale versamento del prezzo, dispone il trasferimento all'acquirente della proprietà di beni immobili del fallimento, ordinando la cancellazione delle ipoteche iscritte sugli stessi, può essere impugnato dai creditori ipotecari con reclamo al Tribunale fallimentare nel termine di dieci giorni dalla notifica. Il provvedimento di quest'ultimo, a sua volta, può essere dai medesimi impugnato con ricorso per cassazione, incidendo, come il primo, su diritti soggettivi e non essendo altrimenti impugnabile. (massima ufficiale)