Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18086 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Novembre 1997, n. 10788. Est. Rovelli.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Sospensione della vendita - Potere del giudice delegato - Fattispecie



In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare e di sospensione della vendita a norma dell'art. 108 legge fall., pur se il giudice delegato non può determinare il "giusto prezzo", quale termine di paragone per la formulazione del giudizio di "notevole" inferiorità del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello di mercato in base al mero fatto della maggiore entità offerta da un terzo, può tuttavia ritenere il dato della maggiore offerta come elemento idoneo, in relazione ad una valutazione su ogni altra circostanza, per desumere che il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello giusto (nel caso di specie era stato valutato l'elemento nuovo della maggiore offerta (sia pure condizionata) nel quadro degli altri elementi già acquisiti, in ordine alla determinazione del valore di mercato dell'azienda oggetto di vendita, e della sperimentata constatazione della inadeguatezza per difetto de valore di stima, in quanto riferito alla valutazione delle componenti aziendali frazionate e non all'azienda funzionante). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -

Dott. Gian Carlo BIBOLINI - Consigliere -

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -

Dott. Luigi ROVELLI - Rel. Consigliere -

Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FELICI ANNA RITA, quale PRESIDENTE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE NUOVA PROFILUMBRA Srl, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO 14, presso l'avvocato G. GRAZIANI, rappresentata e difesa dagli avvocati DANILO BISCONTINI, STEFANO GENTILI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO PROFILUMBRA Srl, SO.GE.CO.

- intimati -

avverso il decreto del Tribunale di PERUGIA, depositato il 09/09/95;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/97 dal Relatore Consigliere Dott. Luigi ROVELLI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Gentili, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Di ZENZO che ha concluso previa declaratoria di manifesta infondatezza alla questione di costituzionalità, accoglimento del secondo motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 13.3.1995 il Giudice delegato al fallimento della "Profilumbra s.r.l." ordinava procedersi alla vendita all'incanto dell'intera azienda della società fallita per il prezzo complessivo di L. 4.453.125.000, di cui L. 3.300.000.000 relativamente ai beni immobili, su istanza del curatore depositata il 27.2.1995 e previo parere favorevole del comitato dei creditori.

Il bando di vendita era notificato secondo legge e pubblicato altresì nei modi prescritti dal Giudice.

Svoltosi l'incanto nell'udienza dell'11.5.1995, allo stesso partecipavano la "Nuova Profilumbra s.r.l.", affittuaria dell'azienda della società fallita e la "SO.GE.CO. s.a.s.", la quale ultima si rendeva aggiudicataria provvisoria con l'offerta di L. 4.700.000.000.

Nella medesima udienza la "Nuova Profilumbra" si riservava di esercitare il diritto di prelazione spettantele quale affittuaria dell'azienda ed il Giudice delegato, su richiesta dell'aggiudicataria, assegnava a tale scopo il termine di gg. 30. Con atto depositato il 20.5.1995 e notificato alla "SO.GE.CO." il 22.5.1995 la "Nuova Profilumbra" dichiarava di esercitare il diritto di prelazione allo stesso prezzo di L. 4.700.000.000, versando cauzione pari al 10% e depositato per spese di L. 600.000.000. Con atto depositato il 1.6.1995 la "SO.GE.CO. s.a.s.", premesso di ritenere non efficace la prelazione esercitata, chiedeva che l'azienda posta in vendita le fosse aggiudicata per il prezzo di L. 4.800.000.000, a condizione che essa fosse consegnata libera da persone e cose.

In data 6.6.1995 la "Nuova Profilumbra" depositava memoria con la quale chiedeva che detta istanza fosse respinta.

Con decreto del 14.6.1995 il Giudice delegato, riservato ogni provvedimento sull'efficacia della prelazione esercitata, utilizzando il potere attribuitogli dall'art. 108 L.F., sospendeva la vendita, ritenendo che il prezzo di aggiudicazione fosse notevolmente inferiore a quello reale e fissava nuovo incanto al prezzo base di L. 4.800.000.000.

Avverso detta ordinanza, la Nuova Profilumbra proponeva reclamo, ex art. 26 L.F., al Tribunale, chiedendo la revoca del decreto del G.D. e l'assegnazione definitiva a favore di essa istante in virtù del diritto di prelazione esercitato.

Il Tribunale di Perugia, con provvedimento depositato il 9.9.1995, rigettava il reclamo.

Rilevava, fra l'altro, il Tribunale che il provvedimento di sospensione era stato legittimamente emesso dal G.D. in presenza di elementi oggettivi idonei a denotare la notevole inferiorità del prezzo offerto rispetto a quello "giusto", in quanto l'istanza diretta ad ottenere l'aggiudicazione a prezzo superiore a quello risultante dall'incanto (sia pure impropriamente condizionata), il carattere notevole dell'aumento formulato, in termini assoluti (L. 100 milioni) piuttosto che in quelli percentuali; il discostamento dello stesso prezzo di aggiudicazione rispetto ai valori di stima (inteso come indicativo del fatto che l'indicazione peritale è riferita alle componenti aziendali frazionate, non all'intera azienda, che è stato possibile porre in vendita), concorrono a dimostrare la ragionevolezza dell'apprezzamento della concreta possibilità di assicurare ai creditori un vantaggio superiore a quello realizzato con la vendita intrapresa.

Avverso detto decreto la Nuova Profilumbra s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione. Le parti intimate non hanno svolto attività processuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la Profilumbra deduce violazione dell'art. 51 n. 4 c.p.c., in relazione alla partecipazione al collegio giudicante dello stesso magistrato il cui provvedimento era assoggettato a reclamo.

Tale motivo non appare fondato alla luce del costante orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui, in materia fallimentare, la partecipazione del giudice delegato, anche quale relatore, al Collegio del Tribunale fallimentare che decide sui reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice delegato, imposto dall'art. 25 n. 1 della legge fallimentare, ancorché di natura giurisdizionale (nella specie, di giurisdizione esecutiva) trova la sua specifica ragione nel principio di concentrazione processuale di ogni controversia presso gli organi del fallimento e nella particolare posizione di detto giudice delegato (che non ne condiziona la imparzialità), il quale giudice è garante della rapidità delle fasi processuali, per la continuità della sua conoscenza su fatti, rapporti, situazioni, richieste e mutazioni soggettive ed oggettive della procedura, e, pertanto non implica di per sè violazione dell'obbligo di astensione di cui all'art. 51 n. 4 c.p.c. (v. Cass. 4.6.1994 n. 5429; 4.2.1992 n. 1209).

Con il secondo motivo, deducendosi violazione dell'art. 108 L.F. e vizio di motivazione si assume che il Tribunale, confermando, sul punto l' ordinanza di sospensione, ha fatto malgoverno del potere di valutazione di cui all'art. 108 L.F., non motivando adeguatamente in ordine alla rilevanza di un'offerta migliorativa sottoposta a condizione, non adeguatamente cauzionata, non indicativa di una "notevole" divergenza rispetto al prezzo di vendita, tenuto conto anche del più basso valore di stima, e dell'impegno dell'affittuario al mantenimento dei posti di lavoro.

Tale motivo non appare fondato alla stregua delle osservazioni che seguono.

Al riguardo, devesi osservare che, se pure è vero che il giudice delegato non può determinare il "giusto" prezzo, quale termine di paragone per la formulazione del giudizio di "notevole" inferiorità del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello di mercato in base al mero fatto della maggiore entità offerta da un terzo, tuttavia il giudice delegato ben può ritenere il dato della maggiore offerta come elemento idoneo, in relazione ad una valutazione su ogni altra circostanza rilevante, per desumere che il prezzo di aggiudicazione sia notevolmente inferiore a quello giusto. Ed è quanto risulta abbiano fatto gli organi della procedura, avendo sia il giudice delegato che il Tribunale in sede di reclamo, valutato l'elemento nuovo della maggior offerta (sia pur condizionata) nel quadro degli altri elementi già acquisiti, in ordine alla determinazione del valore di mercato dell'azienda oggetto di vendita, e della sperimentata constatazione della inadeguatezza, per difetto del valore di stima, in quanto riferito alla valutazione delle componenti aziendali frazionate, non all'azienda funzionante, che forma oggetto della liquidazione fallimentare.

Nessun vizio, dunque, sul piano della legittimità, appare inficiare l'impugnato provvedimento del tribunale di Perugia, restando, ovviamente insindacabile, in questa sede l'esercizio del potere discrezionale e di valutazione, in quanto attuato nell'ambito dei poteri dalla legge assegnati agli organi fallimentari, e sostenuto da motivazione non apparente. Dovendosi ribadire che quando, come nella specie, il ricorso per cassazione, avverso provvedimento decisorio avente forma diversa da quella della sentenza, è proponibile solo a norma dell'art. 111 della Costituzione, nel vizio di "violazione di legge", può ricomprendersi solo quel vizio di motivazione che si traduce nel non risultare esplicitate le ragioni della decisione, ossia nella mancanza della motivazione in sè, senza estendersi al confronto del contenuto della decisione con le risultanze del processo.

Un'ipotesi, quest'ultima, riferita alla carenza di motivazione certo non ricorrente nella fattispecie, atteso che la decisione impugnata ha ben reso palese sia i fatti che le ragioni poste agiustificazione della decisione.

Non v'è luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Roma lì 12.5.1997