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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18082 - pubb. 01/07/2010.

Invio di copia del provvedimento del giudice delegato da parte del curatore e decorrenza del termine per proporre reclamo


Cassazione civile, sez. I, 16 Gennaio 1999, n. 396. Pres. Corda. Est. Di Amato.

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - Decorrenza del termine per la proposizione - Dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere - Invio di copia del provvedimento da parte del curatore - Equipollenza - Esclusione


Ai fini del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo al Tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato, la conoscenza del provvedimento reclamato conseguita dalla parte a seguito di invio di copia di detto provvedimento da parte del curatore non può considerarsi equipollente alla comunicazione eseguita dal cancelliere, atteso che l'attribuzione al curatore fallimentare di un potere di comunicazione in ordine a specifici atti non implica l'esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di comunicazione e che siffatto potere è invece previsto per il cancelliere dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ., direttamente applicabili alla fattispecie, trattandosi di comunicazione da effettuarsi nell'ambito di una procedura regolata dagli art. 703 e segg. cod. proc. civ.. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario CORDA - Presidente -

Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -

Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -

Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A


sul ricorso proposto da:

MARZANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POPULONIA 1, presso l'avvocato B. MERCURI, rappresentato e difeso dall'avvocato AUGUSTO ABBRUZZESE, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

IORIO MARIA PINA;

- intimata -


avverso il provvedimento del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, emesso il 21/11/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/06/98 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Abbruzzese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 23 luglio 1996 Francesco MARZANO proponeva reclamo avverso il decreto del 26 gennaio 1996 con cui il giudice delegato al fallimento della s.r.l. GENESIS TRAVEL aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere la restituzione della somma che, quale garante ed a titolo di deposito per spese, aveva versato nell'ambito della procedura di concordato che aveva preceduto il fallimento della predetta società. Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dichiarava inammissibile il reclamo perché presentato oltre il termine di dieci giorni dalla comunicazione del decreto del giudice delegato, eseguita dal curatore con lettera raccomandata inviata al difensore del MARZANO e dallo stesso ricevuta il 17 giugno 1996. Avverso detto decreto ricorre per cassazione il MARZANO deducendo un unico motivo.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente deduce che la comunicazione del curatore era inidonea a far decorrere il termine di impugnazione sia perché il curatore non poteva considerarsi abilitato a farla sia perché, comunque, la comunicazione non era stata effettuata presso il domicilio eletto.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Dal decreto impugnato risulta che il curatore ha inviato al difensore del MARZANO, avv. Pasquale Coppola, che ne aveva fatto richiesta, una copia del provvedimento del giudice delegato. Dagli atti non risulta se l'avv. Coppola fosse o meno il procuratore del ricorrente; è, tuttavia, assorbente la questione relativa alla possibilità che la comunicazione degli atti processuali, regolata dall'art. 136 cod. proc. civ. e dall'art . 45 disp. att. cod. proc. civ., ammetta equipollenti in forme diverse da quelle disciplinate dal codice di rito. Al riguardo il decreto impugnato richiama il precedente di questa Corte (Cass. 15 febbraio 1996, n. 1140) secondo il quale in materia fallimentare tra gli equipollenti delle comunicazioni da parte del cancelliere debbono comprendersi atti della stessa natura eseguiti dal curatore. Il principio non è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (v., in senso contrario, Cass. 15 aprile 1994, n. 3509) e non può essere condiviso. La citata sentenza 15 febbraio 1996, n. 1140 - riaffermato il principio (Cass. nn. 5230 del 27 maggio 1994; 2389 del 14 aprile 1980; 1606 del 19 marzo 1979; 1051 del 18 marzo 1975) che la comunicazione degli atti processuali ammette equipollenti purché provenga da organo a ciò abilitato ed abbia raggiunto lo scopo di assicurare la certezza in ordine all'informazione della parte circa l'esistenza ed il contenuto del provvedimento ed in ordine alla data di tale conoscenza - prende le mosse dall'assunto che nell'ambito della procedura fallimentare sia individuabile un altro organo, oltre al cancelliere, nella cui competenza rientra la funzione di dare comunicazioni. Si tratta, secondo il cennato orientamento, del curatore fallimentare, espressamente qualificato pubblico ufficiale (art. 30 l.f.) e chiamato dalla legge a dare comunicazione alle parti interessate anche ai fini della decorrenza di termini per le impugnazioni. Al riguardo viene ritenuto significativo l'art. 97, 3 comma, l.f., secondo cui, tenendo conto della pronuncia della Corte costituzionale n. 102 del 1986, il curatore deve dare notizia dei risultati della verifica del passivo a tutti i creditori che abbiano proposto domanda di ammissione al passivo, determinando così il dies a quo per il decorso del termine per l'opposizione e per l'impugnazione previste rispettivamente dagli artt. 98 e 100 l.f.; viene, inoltre, ritenuto significativo l'art. 110, 2 comma, l.f., che dispone l'invio ai creditori dell'avviso del deposito del progetto di ripartizione, dal quale decorre il termine per le osservazioni dei creditori e che, secondo l'interpretazione prevalente e la normale prassi dei giudici delegati, è fatto dal curatore fallimentare. Di tale orientamento, non si può, tuttavia, condividere il passaggio argomentativo che, sulla veste di pubblico ufficiale del curatore fallimentare e sulla espressa previsione di un suo potere di dare alcune vere e proprie comunicazioni ai creditori, fonda la conclusione che tra gli equipollenti delle comunicazioni del cancelliere debbano comprendersi atti della stessa natura eseguiti da curatore fallimentare. La seconda delle menzionate premesse non ha, infatti, l'ampiezza necessaria per giustificare la conclusione che viene tratta: l'attribuzione al curatore fallimentare di un potere di comunicazione in relazione a specifici atti non implica l'esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di comunicazione, considerato che un siffatto generale potere è, invece, previsto per il cancelliere dagli artt. 136 c.p.c. e 45 d.a.c.p.c., direttamente applicabili nella fattispecie, poiché l'avviso doveva essere dato nell'ambito di una procedura regolata dagli artt. 737 ss. c.p.c.. Manca, quindi, il presupposto dell'equipollenza rappresentato dalla possibilità di considerare la presa di conoscenza della notizia come un effetto comunque riferibile ad attività dell'organo abilitato a comunicarla. Del resto, poiché manca una disciplina generale delle comunicazioni del curatore, se davvero al curatore fallimentare fosse attribuita una funzione generale di comunicazione, non si dovrebbe neppure parlare di atto equipollente poiché la comunicazione, a forma libera, proverrebbe dall'organo competente. In conclusione, ai fini del decorso del termine per proporre reclamo, la conoscenza del deposito del provvedimento del giudice delegato, conseguita dalla parte istante a seguito di invio di copia del provvedimento fatto dal curatore, non si può considerare equipollente alla comunicazione eseguita dal cancelliere.

Per quanto sopra, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anche per le spese di questo giudizio.


P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 giugno 1998. Depositata in Cancelleria il 16/1/1999.