Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18075 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 22 Settembre 2000, n. 12544. Pres., est. Panebianco.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Offerte dopo l'incanto - Fase del cosiddetto rincaro - Disciplina - Art. 580 cod. proc. civ. - Applicabilità



Nell'esecuzione forzata per espropriazione immobiliare - così come nella vendita di immobili in sede di liquidazione dell'attivo fallimentare - la fase che si apre con l'aumento del sesto è retta dall'ordinanza di vendita prevista dall'articolo 576 cod. proc. civ. come integrato dall'articolo 580 cod. proc. civ.; pertanto l'offerente deve prestare la cauzione e depositare la somma corrispondete approssimativamente alle spese di vendita nella misura fissata dal giudice. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Presidente e relatore -

Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -

Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -

Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

S.A.I.P.A. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato POTTINO GUIDO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GALGANO FRANCESCO, CATALIOTTI CARMELO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

IORI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso l'avvocato VACCARELLA ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERTANI FEDERICO, ZACCHINO GIOVANNI, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO MARCELLO FRIGORIFERO SABBIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 12, presso l'avvocato COLARIZI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PISI ANGELO, giusta procura in calce al controricorso;

controricorrente contro GILIOLI ROMANO, GILIOLI SERGIO;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 11406/99 proposto da:

GILIOLI ROMANO, GILIOLI SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l'avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINI GIAN CARLO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentale -

contro

SAIPA Srl, FALLIMENTO MARCELLO FRIGORIFERO SABBIONE;

- intimati -

avverso il decreto del Tribunale di REGGIO EMILIA, depositato il 12/03/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/04/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Galgano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato;

udito per il resistente, Iori, l'Avvocato Vaccarella, che ha chiesto in via principale l'inammissibilità; in subordine il rigetto del ricorso;

udito per il resistente, Fallimento Frigorifero Sabbione, l'Avvocato Colarizi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per i resistenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato Coletti, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di vendita all'incanto effettuata il 12.11.1996 avanti al giudice del Tribunale di Reggio Emilia delegato al fallimento a carico di Pedroni Erminio, titolare della ditta individuale Macello Frigorifero Sabbione, risultavano aggiudicatari provvisori Gilioli Romano e Gilioli Sergio nonché Iori Antonio, rispettivamente del lotto n. 2 e dei lotti nn. 6 e 7.

La S.A.I.P.A.. s.r.l. (società Anonima Immobiliare Padana) presentava offerte di aumento del sesto ai sensi dell'art. 584 C.P.C., depositando solo le relative cauzioni, pari al 10% del maggior prezzo offerto per ciascun lotto, ma il giudice delegato disponeva il deposito anche degli importi approssimativi delle spese di vendita, assegnando termine fino al 20.12.1996.

La S.A.I.P.A. con tre distinte istanze chiedeva il differimento di detto termine, che il giudice delegato non concedeva, dichiarando poi con decreto del 30.12.1996 l'inefficacia delle offerte in aumento del sesto.

Avverso tale provvedimento la S.A.I.P.A. proponeva reclamo avanti al Tribunale, deducendo che la legge non prevede il deposito, da parte dell'offerente in aumento, anche delle spese di vendita e che comunque tale aumento avrebbe potuto essere richiesto, semmai, con il provvedimento di convocazione degli aggiudicatari provvisori e del rincarante con cui il giudice avrebbe dovuto fissare "ex novo" le regole della gara.

Con decreto dell'11-12.3.1999 il Tribunale rigettava il reclamo, sostenendo che, poiché l'art. 584 C.P.C. non deve essere interpretato nel senso che alla fase del rincaro siano applicabili totalmente gli artt. 570 e 571 C.P.C. e, tanto meno, l'intera disciplina della vendita senza incanto, non poteva condividersi la tesi secondo cui l'offerente in aumento avrebbe l'unico onere di depositare la cauzione in misura pari al 10% del maggior prezzo offerto in quanto la fase del rincaro assume le forme della vendita con incanto, con conseguente applicazione dell'art. 580 comma 1 C.P.C. il quale prevede, come condizione di efficacia, il deposito sia della cauzione che dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita.

Rilevava altresì che la concessione della proroga del termine assegnato alla S.A.I.P.A. per il deposito delle spese rientrava nella discrezionalità del giudice delegato ed era condivisibile in considerazione del fatto che si era già resa altre volte inadempiente nel medesimo fallimento agli obblighi derivanti da atti processuali dalla stessa compiuti e da precedenti aggiudicazioni immobiliari in suo favore.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione la S.A.I.P.A. s.r.l., deducendo un unico motivo di censura illustrato anche con memoria.

Resistono con controricorso Iori Antonio, che eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso, il Fallimento Pedroni Erminio nonché Gilioli Romano e Gilioli Sergio che propongono anche ricorso incidentale condizionato.

Il Fallimento ed i Gilioli hanno presentato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pregiudizialmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente Iori Antonio che deduce la carenza di interesse della S.A.I.P.A. s.r.l. in quanto aveva proposto reclamo al Tribunale unicamente avverso il decreto del 30.12.1996 con cui il giudice delegato aveva dichiarato l'inefficacia dell'offerta in aumento di sesto operata dalla stessa S.A.I.P.A. e non anche avverso i precedenti decreti del 29.11.1996 e del 20.12.1996 con cui era stato disposto e reiterato anche l'onere del deposito delle spese approssimative di vendita nella misura del 10% del prezzo di aggiudicazione nonché il rigetto della richiesta di spostamento del termine fissato per tale deposito, con la conseguenza che doveva ritenersi precluso rimetterne in discussione il contenuto attraverso l'impugnazione di successivi provvedimenti. L'eccezione è infondata.

Il provvedimento con cui il giudice delegato ordina alla parte di integrare l'aumento del sesto anche con l'importo relativo alle spese di vendita ha necessariamente natura interlocutoria in quanto costituisce una fase del procedimento volto a porre l'interessato in condizione di sanare eventuali vizi rilevati dal giudice. Solo successivamente, allorché il giudice prende atto della mancata osservanza delle disposizioni date, dichiarando l'inefficacia dell'offerta, si è in presenza infatti di un provvedimento a contenuto decisorio che può costituire oggetto di reclamo in quanto solo da tale momento sorge nel nuovo offerente, escluso dalla gara, l'interesse a rimuovere gli effetti negativi di carattere definitivo, del provvedimento medesimo.

Con l'unico motivo di ricorso (non assumendo contenuto di censura al provvedimento impugnato le deduzioni indicate come secondo motivo in quanto riguardano unicamente il problema della ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.) la S.A.I.P.A. s.r.l. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 584, 580, 571 e 573 C.P.C.. Premesso che la richiamata sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( 8187/93) non enuncia il principio della applicabilità dell'art. 580 comma 1 C.P.C. anche alla fase del rincaro e che nel caso in esame il problema da risolvere riguarda proprio la questione se nella fase del rincaro, che si svolge nelle forme della vendita senza incanto, sia applicabile l'art. 580 comma 1 C.P.C. previsto per la sola ipotesi della vendita all'incanto, lamenta che il Tribunale abbia affermato tale applicabilità senza considerare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 2871/88) che in una diversa fattispecie ha escluso che l'aumento del sesto possa essere fatto a mezzo di mandatario munito di procura speciale ai sensi dell'art. 579 C.P.C., previsto nell'ipotesi di vendita con incanto, in quanto la gara che segue l'offerta dopo l'incanto si effettua con le forme della vendita senza incanto. Deduce altresì che comunque la giurisprudenza ha avuto modo più volte di affermare che le norme previste per la vendita con incanto non sono applicabili all'ulteriore fase del procedimento in quanto retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione.

La censura è infondata.

Il problema giuridico posto dalla società ricorrente riguarda l'interpretazione dell'art. 584 C.P.C. ed in particolare la portata del richiamo, contenuto nel secondo comma, al procedimento della vendita senza incanto operato con l'espresso riferimento agli artt.571 e 573 C.P.C.. Ciò al fine di verificare entro quali limiti possa considerarsi efficace l'offerta in aumento del sesto, vale a dire se nel procedimento successivo sia applicabile per intero la disciplina della vendita senza incanto che non prevede, a differenza della vendita con incanto (art. 580 C.P.C.), il deposito dell'importo approssimativo delle spese di vendita.

Già le Sezioni Unite di questa Corte ( 8187/93), occupandosi del diverso problema dei soggetti legittimati a partecipare alla fase del rincaro conseguente alla formulazione di offerte con aumento di sesto, hanno avuto modo di affermare che il richiamo degli artt. 571 e 573 C.P.C. non significa che in tale fase siano applicabili totalmente le disposizioni delle due norme citate e, tanto meno, l'intera disciplina della vendita senza incanto che può subire degli opportuni adattamenti.

Il principio, pur affermato in una distinta fattispecie, può trovare applicazione anche nell'ipotesi come quella in esame, alla luce delle considerazioni che ne possono essere tratte. Infatti, qualora si ritenesse applicabile la intera disciplina della vendita senza incanto e chiuso definitivamente il procedimento dello incanto, le offerte non sarebbero regolate da alcuna ordinanza di vendita che ne precisi tempi e modalità e verrebbero così lasciate, unitamente alla determinazione della cauzione, alla discrezionalità dell'offerente che potrebbe anche revocare l'offerta per rendere infruttuosa la gara conseguente all'aumento del sesto ed impedire così la definitività dell'aggiudicazione. Tutto ciò in contrasto con la finalità della previsione dell'aumento del sesto che è quella di conseguire dalla vendita il miglior rendimento possibile.

Anche se non può considerarsi un mero proseguimento del procedimento che ha condotto all'aggiudicazione provvisoria, deve ritenersi che la fase del rincaro sia retta tuttavia dalla stessa ordinanza che dispose la vendita con incanto ai sensi dell'art. 576 C.P.C., integrato dall'art. 580 C.P.P., con ogni conseguenza in ordine alla necessità di provvedere al deposito non solo della cauzione ma anche delle spese di vendita.

Del resto, non privo di rilevanza ai fini interpretativi è il mancato richiamo dell'art. 572 C.P.C., senza il quale l'art. 571 C.P.C. rimane inapplicabile.

Non potendosi la cosa ritenere casuale, è evidente che la deliberazione sull'offerta conseguente all'aumento del sesto non deve svolgersi nelle forme della vendita senza incanto, anche se è prevista una gara ai sensi dell'art. 573 C.P.C. - la quale non preclude però certamente l'obbligo del deposito della cauzione e delle spese - e che il richiamo all'art. 571 C.P.C. deve considerarsi pertanto limitato unicamente alla forma del procedimento e cioè alle modalità di presentazione delle offerte al fine di conseguire il duplice obiettivo di assicurare la serietà delle offerte in aumento e la celerità del procedimento medesimo.

Nè sarebbe in alcun modo giustificabile la evidente disparità di trattamento che si determinerebbe con vantaggio dell'offerente in aumento del sesto il quale, senza sopportare l'onere del deposito delle spese di vendita e fruendo altresì della possibilità di avvalersi di una ,cauzione libera (purché non inferiore al decimo) come prevede l'art. 571 C.P.C., verrebbe a concorrere con coloro che hanno già effettuato il deposito sia delle spese che della cauzione stabilita dall'ordinanza di vendita ai sensi dell'art.576 C.P.C. e cioè con l'aggiudicatario e con chi, intervenuto all'incanto senza superare il prezzo di aggiudicazione, ben potrebbe, come ha affermato la richiamata sentenza delle Sezioni Unite ( 8187/93), partecipare alla successiva fase.

Ora non v'è dubbio che, in presenza di più interpretazioni, debba essere privilegiata quella più aderente al dettato costituzionale e invece abbandonarsi le altre che ne risultano invece lesive.

In conclusione deve ritenersi che la fase che si apre con l'aumento del sesto è pur sempre retta dall'ordinanza di vendita prevista dall'art. 576 C.P.C. da considerarsi integrato dall'art. 580 C.P.C. e che l'offerente non solo deve prestare la cauzione ma anche depositare la somma corrispondente, approssimativamente, alle spese di vendita nella misura fissata dal giudice.

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato. Tale rigetto comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto da Gilioli Romano e Gilioli Sergio, il cui contenuto peraltro è analogo a quello relativo all'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Iori Antonio e riguardante la mancata impugnazione di parte della S.A.I.P.A. dei precedenti provvedimenti del giudice con cui era stato imposto il versamento di una somma delle spese.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso

incidentale condizionato. Condanna la S.A.I.P.A. s.r.l. al pagamento dell'onorario nella misura di L. 18.000.000 per ciascuno a favore del Fallimento Pedroni Erminio e dei Gilioli nonché di L. 15.000.000 a favore di Iori Antonio, oltre alle spese liquidate in L. 250.000, in L. 220.000 ed in L. 220.000.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2000.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2000