Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18073 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 04 Aprile 2001, n. 4919. Est. Fioretti.


Provvedimenti in materia fallimentare - Giudice delegato - Utilizzazione di un esperto per la valutazione di un immobile acquisito al fallimento - Richiesta di un creditore concorsuale di partecipare, tramite un consulente di parte, al procedimento di valutazione - Rigetto - Provvedimento del tribunale confermativo, in sede di reclamo, del decreto del giudice delegato - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità



Il decreto del tribunale fallimentare, confermativo del decreto del giudice delegato, con il quale questo abbia respinto la richiesta di un creditore del fallito, inteso ad ottenere che l'esperto nominato per la stima degli immobili da porre in vendita proceda all'espletamento dell'incarico in contraddittorio con un consulente di parte nominato dall'istante, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, atteso che non ha carattere decisorio, non implicando il coinvolgimento di posizioni di diritto soggettivo, ma soltanto carattere ordinatorio, essendo volto ad escludere una non prevista e non necessaria partecipazione del creditore (attraverso un consulente di parte) al procedimento per la liquidazione dei beni acquisiti al fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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