Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18071 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 05 Dicembre 2002, n. 17247. Est. Ragonesi.


Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Terzo aspirante all'acquisto di un bene della massa - Richiesta di sindacato sulle modalità adottate per la vendita - Difetto di legittimazione - Vendita a trattativa privata di beni mobili - Libertà di procedura - Conseguenze in tema di presentazione delle offerte di acquisto



Il terzo che aspiri all'acquisto di un bene dell'attivo fallimentare non è legittimato a chiedere alcun sindacato sulle modalità con le quali sia stata disposta la vendita in sede concorsuale, in considerazione della sua estraneità alla procedura e della conseguente insussistenza di un suo diritto soggettivo all'osservanza della relativa disciplina. In particolare, nel caso (come nella specie) di vendita a trattativa privata di beni mobili - a prescindere dalla circostanza se essa debba essere preceduta o meno da pubblicità in caso di vendita di massa -, la vendita stessa è comunque soggetta alla più ampia libertà di procedure, secondo quanto di volta in volta disposto dal Giudice, con la conseguenza che, ai fini della presentazione delle offerte di acquisto, non è necessario che il giudice emani un provvedimento formale di vendita a trattativa privata dei beni, dovendo, per converso, ritenersi del tutto legittimo che l'interessato all'acquisto presenti, in qualsiasi momento, un'offerta al curatore, anche a prescindere dalla circostanza che il bene risulti formalmente in vendita. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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