Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18066 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2004. .


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - Decorrenza del termine per la proposizione - Dalla comunicazione del provvedimento da parte del cancelliere - Invio di copia del provvedimento da parte del curatore - Equipollenza - Esclusione



Ai fini del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo al Tribunale   fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato, la conoscenza del provvedimento reclamato conseguita dalla parte a seguito di invio di copia di detto provvedimento da parte del curatore non può considerarsi equipollente alla comunicazione eseguita dal cancelliere, atteso che l'attribuzione al curatore fallimentare di un potere di comunicazione in ordine a specifici atti non implica l'esistenza, in capo allo stesso curatore, di un generale potere di comunicazione e che siffatto potere è invece previsto per il cancelliere (dagli artt. 136 cod. proc. civ. e 45 disp. att. cod. proc. civ.). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato