ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18031 - pubb. 26/09/2017.

Revocatoria ordinaria della scissione e dichiarazione di inefficacia ex art. 2504-quater c.c.


Tribunale di Roma, 18 Novembre 2016. Est. Clelia Buonocore.

Scissione parziale – Natura – Revocatoria – Ammissibilità


La scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società contro l’assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l’acquisizione, da parte della società beneficiaria, di valori prima non esistenti nel suo patrimonio.

L’operazione straordinaria in questione - certamente di natura organizzativa - ha, dunque, quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l’operazione ha deciso ed è, sotto questo profilo, atto dispositivo revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c. su istanza dei creditori della società scissa, con la precisazione che alla declaratoria giudiziale di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. non è di ostacolo il divieto di pronunciare l’invalidità dell’atto di scissione, imposto al giudice dall’art. 2504-quater c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale