Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18025 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Avellino, 29 Maggio 2017. .


Azione di ripetizione di indebito per nullità parziale di clausole contrattuali – Conto corrente – Onere prova – Mancanza estratti conto ultradecennali – Conseguenze – Regola del “saldo zero” – Inapplicabilità – Utilizzo del primo estratto conto disponibile recante saldo negativo per il correntista – Ammissibilità



Nel caso dei rapporti di conto corrente bancario, spetta al correntista non solo allegare i fatti costitutivi del suo diritto, ma altresì provare l’esistenza delle clausole contrattuali nulle (mediante produzione del contratto che le contiene) e l’esecuzione dei versamenti non dovuti (mediante produzione degli estratti conto recanti le movimentazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale). Quando è il correntista ad agire per la ripetizione dell’indebito, in mancanza di uno o più estratti conto relativi ad una fase iniziale del rapporto risalente ad oltre un decennio dalla data della domanda, non è consentito l’azzeramento del saldo negativo del primo estratto conto disponibile, occorrendo invece tener conto di esso pur se sfavorevole al correntista, non avendo quest’ultimo assolto all’onere della prova su di lui gravante. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)