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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18020 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 26 Agosto 2004, n. 16994. Est. Panebianco.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Sospensione della vendita immobiliare - Potere discrezionale del giudice delegato - Esercizio successivo all'aggiudicazione - Legittimità - Offerta di un prezzo maggiore di quello di aggiudicazione - Rilevanza


In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del giudice delegato di sospendere la vendita immobiliare allorché ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato anche dopo il provvedimento di aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento del bene, e in tale ambito il maggior prezzo da taluno offerto anche dopo l'aggiudicazione costituisce un valido indice di valutazione, al quale ragguagliare le offerte precedenti, per la realizzazione del "giusto prezzo ". (massima ufficiale)

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