Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18012 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2006, n. 19667. Est. Maria Rosaria Cultrera.


Provvedimenti in materia fallimentare - Rigetto del reclamo proposto dal fallito davanti al tribunale avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità



Il decreto del Tribunale che rigetta il reclamo proposto dal fallito, ai sensi dell'art. 26 legge fall., avverso il provvedimento del giudice delegato con il quale era stata respinta l'istanza di sospensione della vendita all'incanto di beni compresi nell'attivo del fallimento è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. Tale decreto infatti, pronunziato nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, decide una controversia del tutto analoga all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., con la conseguenza della sua ricorribilità a norma dell'art. 111 Cost. e della legittimazione del fallito come soggetto passivo dell'esecuzione concorsuale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale