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Cassazione civile, sez. I, 09 Maggio 2008. Est. Fioretti.
Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Aggiudicazione - Successivo versamento del prezzo - Sospensione della vendita - Potere discrezionale del giudice delegato - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento
In tema di vendita immobiliare nel fallimento, il potere di sospensione del giudice delegato il quale ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, può essere esercitato anche dopo il provvedimento di aggiudicazione ed il pagamento del prezzo, fino a quando non venga emesso il decreto di trasferimento, tenuto conto delle ragioni pubblicistiche che informano la procedura - che, nell'interesse della massa dei creditori, deve tendere alla massima realizzazione delle attività - e del suo impulso officioso, ciò giustificando un'interpretazione estensiva dell'art. 108, terzo comma, legge fall.. (massima ufficiale)