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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18003 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. I, 22 Gennaio 2009, n. 1610. Est. Ragonesi.

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Modalità - Aggiudicazione - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Sospensione della vendita - Condizioni - Offerta di un maggior prezzo - Sufficienza - Esclusione - Ulteriori criteri di valutazione - Necessità

Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere - Decreto di trasferimento all'aggiudicatario e diniego della sospensione della vendita - Ricorribilità diretta per cassazione - Esclusione - Fondamento - Principi generali in tema di opposizioni all'esecuzione individuale - Applicazione alla procedura concorsuale - Configurabilità - Sussistenza


In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, senza che peraltro la legge indichi un rigoroso criterio quantitativo cui correlare la conseguente determinazione, affidata al prudente apprezzamento del giudice; ne consegue che anche la presentazione di un'offerta in aumento (nella specie, del venti per cento) rispetto al prezzo di aggiudicazione - e prima del decreto di trasferimento - non costituisce, di per sè, requisito indispensabile per disporre la citata sospensione, qualora l'inferiorità del prezzo rispetto a quello giusto non sia ricavabile anche da altri elementi. (massima ufficiale)

In tema di vendita fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i relativi provvedimenti del giudice delegato corrispondono, "mutatis mutandis", a quelli esperibili nell'ambito del processo di esecuzione individuale disciplinata dal codice di rito, salvo il necessario coordinamento, per effetto del quale all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. corrisponde il reclamo ex art. 26 legge fall.; ne consegue, per il caso di mancata previa proposizione di tale mezzo, l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto direttamente avverso il decreto di trasferimento del bene immobile ed il contestuale rigetto della istanza di sospensione della vendita. (massima ufficiale)

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