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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17972 - pubb. 20/09/2017.

Azione di responsabilità, bilancio non veritiero, onere della prova e nesso di causalità


Tribunale di Roma, 16 Maggio 2017. Est. Romano.

Società – Azione di responsabilità – Bilancio non veritiero – Onere della prova – Nesso di causalità – Situazione patrimoniale effettiva conoscibile aliunde


Se è vero che il bilancio non veritiero può essere fonte di responsabilità sia verso i soci sia verso i terzi in buona fede, tratti in inganno dai dati e dalle risultanze di esso, ove raffiguranti una falsa immagine della situazione economico e patrimoniale della società, tuttavia, chi si duole della falsità di tali dati e risultanze è tenuto ad allegare, e poi a dimostrare, anche l'idoneità dei medesimi a trarre in inganno la sua fiducia: onde è tenuto a fornire la dimostrazione del nesso causale fra l'illecito amministrativo-contabile degli amministratori ed il danno patito in modo diretto ed in conseguenza dell'illecito commesso.

Così, in ipotesi di bilancio contenente indicazioni inveritiere, che si assumano avere causato l'affidamento del terzo circa la solidità economico-finanziaria della società e la decisione del medesimo di porre in essere una determinata attività negoziale, il terzo che agisca per il risarcimento del danno avverso l'amministratore che abbia concorso alla formazione del bilancio asseritamente falso è onerato di provare non soltanto tale falsità, ma anche, mediante qualsiasi mezzo di prova, il nesso causale tra il dato falso e la propria determinazione di concludere il contratto da cui sia derivato un danno.

Peraltro, per affermare la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, è pur sempre necessario che il socio o il terzo non fossero in grado, utilizzando la ordinaria diligenza, di conoscere le effettive condizioni patrimoniali ed economiche della società al momento della sottoscrizione dell'aumento di capitale o dell'acquisto delle azioni. Deve, infatti, ritenersi che, pur in presenza di bilanci che non rappresentino correttamente la effettiva situazione patrimoniale della società, sia esclusa una responsabilità risarcitoria degli amministratori ove la situazione patrimoniale effettiva fosse facilmente conoscibile aliunde; in tale caso, infatti, viene meno il necessario nesso di causalità tra la condotta colposa degli amministratori e il pregiudizio patito dal socio o dal terzo.

Questi, dunque, non avranno accesso alla tutela risarcitoria qualora siano addivenuti alla conclusione del negozio di sottoscrizione o di acquisto delle azioni senza usare la diligenza minima necessaria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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