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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17960 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, sez. VI, 07 Settembre 2017. .

Conto corrente di corrispondenza - Prescrizione - Eccezione in senso stretto - Effetti


Quando l’avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito non sia in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta, dunque, alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare  quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/014); con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorre a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori. (Antonio Tanza) (riproduzione riservata)