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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17932 - pubb. 13/09/2017.

Contratti bancari, forma scritta ad substantiam e contratti mono firma


Tribunale di Massa, 18 Ottobre 2016. Est. Sara Farini.

La forma scritta ad substantiam prevista per i contratti bancari dall’art. 117 TUB, con particolare riferimento al contratto di apertura di conto corrente – Stipula di un contratto di apertura di conto corrente mediante proposta ed accettazione, con particolare riguardo al dies a quo della efficacia delle relative pattuizioni – Astratta possibilità di sanatoria del contratto bancario, recante la sottoscrizione di una sola parte, soltanto con efficacia ex nunc – Infondatezza della domanda di pagamento dei saldi negativi maturati in data anteriore alla eventuale sanatoria


Il contratto di conto corrente sottoscritto soltanto dalla parte correntista, e non anche dalla Banca, in applicazione dell’art. 117 TUB (che prescrive per i contratti bancari la forma scritta ad substantiam) può dirsi perfezionato soltanto nel momento in cui la Banca che non l’ha sottoscritto agisce in giudizio, perciò dichiarando di avvalersi della proposta contrattuale, così accettandola e perfezionandola, ma con efficacia ex nunc, e non ex tunc, stante l’impossibilità di convalida del contratto nullo ex art. 1423 c.c. (CC 8396/2016; CC 10711/2016).
Allorché la Banca domandi l’ammissione al passivo Fallimentare per il credito relativo al saldo debitore di un rapporto di conto corrente, allegando un contratto di apertura di detto conto, recante unicamente la sottoscrizione del correntista e non anche della Banca, ne consegue che il contratto non può intendersi perfezionato (ex tunc) nel momento in cui le parti hanno iniziato dare esecuzione al rapporto, e pertanto la Banca deve essere esclusa dal passivo fallimentare per detto credito, non essendo questo fondato su di un contratto validamente ed efficacemente stipulato (in data anteriore al Fallimento), le cui pattuizioni abbiano legittimamente determinato gli interessi e le competenze trimestre per trimestre addebitate nel corso dell’intero rapporto.

Nota: a favore dell’indirizzo espresso nella pronuncia, in giurisprudenza di legittimità, e prevalentemente con riferimento all’art. 23 TUF, anzi che all’art. 117 TUB: CC 5919/2016, CC 7068/2016, CC 8395/2016CC 8396/2016, CC 10711/2016, CC 10331/2016, CC 6559/2017; contra: CC 4564/2010, CC 17740/2015, CC 17920/2016, CC 17943/2016, CC 17740/2015; sul contrasto giurisprudenziale: CC, Sez. I, 27/04/2017, n. 10447 ha rimesso gli atti al Primo Presidente perché valuti l'opportunità che le SSUU si pronuncino ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c.). (Paolo Martini) (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)

Segnalazione di Paolo Martini – Avvocato e Dottore Commercialista in Carrara, e Matteo Nerbi – Avvocato in Carrara


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