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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1793 - pubb. 27/07/2009.

Debiti di massa e necessario accertamento del passivo


Cassazione civile, sez. I, 07 Settembre 2005. Est. Nappi.

Fallimento – Accertamento del passivo – Debito "di massa" – Contestazione – Verifica attraverso il procedimento di cui agli artt. 93 e 101 legge fall. – Necessità – Conseguenze – Attivazione del procedimento camerale endofallimentare – Istanza al giudice delegato – Rigetto – Reclamo – Impugnazione per cassazione del provvedimento del tribunale – Nullità dell'intero procedimento – Rilevabilità d'ufficio da parte della Corte di cassazione – Sussistenza – Fattispecie in tema di richiesta di restituzione di somme versate per spese della procedura di concordato preventivo.


Nel fallimento, anche il debito cosiddetto "di massa", che sia controverso per non essere stato contratto direttamente dagli organi del fallimento, deve essere verificato attraverso il procedimento previsto dagli artt. 93 e segg. e 101 legge fall., come l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase di cognizione, implicando esso la necessaria partecipazione ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che se il creditore che pretenda d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al tribunale il provvedimento negativo al riguardo, il procedimento tutto è affetto da radicale nullità, che il giudice di legittimità (investito del ricorso "ex" art. 111 Cost. contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando senza rinvio, poiché la domanda non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri "ex" art. 25 legge fall.), ma la controversia doveva essere promossa nelle forme di cui agli artt. 93 o 101 legge fall. (Fattispecie relativa alla richiesta di restituzione, da parte di alcuni acquirenti di alloggi, della somma da essi versata nella cancelleria a copertura delle spese della procedura di concordato preventivo cui il venditore era stato precedentemente ammesso, nell'intento di evitare il fallimento di quest'ultimo). (fonte CED – Corte di Cassazione)

Massimario, art. 25 l. fall.

Massimario, art. 93 l. fall.

Massimario, art. 101 l. fall.


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