Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17895 - pubb. 08/09/2017

Efficacia esecutiva del contratto di mutuo se la somma sia resa disponibile solo a seguito di adempimenti gravanti sul mutuatario

Tribunale Campobasso, 25 Luglio 2017. Est. Dentale.


Contratto di mutuo – Costituzione in deposito cauzionale presso la banca – Erogazione effettiva solo al verificarsi di condizioni future ed eventuali – Efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – Esclusione



Non può essere ritenuto titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché ne va disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, benché la somma sia stata dichiarata come erogata e quietanzata, essa è stata costituita, presso la stessa banca, in deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte finanziata.

In tal caso è evidente la discrasia risultante nel predetto documento ove la somma finanziata prima risulterebbe erogata e poi, invece, ancora vincolata e giacente presso la banca, così creando una situazione di vantaggio solo per quest’ultima che da subito può incassare le rate del mutuo risultanti dal piano di ammortamento. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone


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